Secondo l’annuale “Rapporto sulle condizioni di lavoro nell’Unione Europea 2007-2008” un evidente differenziale di genere permane per quanto concerne i dati occupazionali e cioè disoccupazione, tasso di attività ecc. : questa differenza è nota come “gender-gap”.
L’Italia risulta essere agli ultimi posti in Europa sia per quanto riguarda la disoccupazione, che il tasso di attività e la retribuzione.
Secondo i dati Eurostat il gender-gap esistente in termini di percentuale, tenendo in considerazione tutti gli Stati membri dell’Unione, risulta pari al 14,3%.
Il dato allarmante proviene dall’Italia, con un differenziale pari al 24%, mentre si collocano ai primi posti i Paesi nordici, tra cui la Finlandia, che ottiene il primo posto con il 4% di differenziale.
Si riscontra un tasso di disoccupazione femminile nettamente superiore rispetto a quello maschile in 25 degli Stati europei: l’eccezione è rappresentata da Irlanda ed Estonia.
Il tasso italiano di occupazione femminile è pari al 46%: nulla o quasi se si pensa che la media europea è di oltre dieci punti percentuali!
Cosa bisogna fare ancora perché si raggiunga una parità effettiva tra donne e uomini?
Numerosa è stata la legislazione degli anni ’70 ed ’80 in merito alla questione “disoccupazione femminile” in quanto anni in cui le donne si sentivano minacciate dalla precarietà di molti posti di lavoro e a causa dell’accelerazione dei cambiamenti attesi con l’avvio del mercato unico.
Un passo importante nella promozione della parità è stato effettuato dal Trattato di Maastricht del 1992 e poi da quello di Amsterdam, firmato dagli Stati dell’Unione nel giugno del 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio del 1999.
È proprio in quest’ultimo che si è registrata una svolta di rilevanza indiscutibile.
Infatti nella sezione relativa alla Politica sociale, istruzione e formazione professionale e gioventù, l’articolo 137 disciplina che, per conseguire gli obiettivi della promozione dell’occupazione e del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri in specifici settori tra cui la “parità tra uomo e donna per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento nel lavoro”.
L’attuale formulazione dell’art. 141 del Trattato CE offre una base giuridica specifica all’uguaglianza di trattamento fra uomini e donne, riconoscendo come lecite eventuali discriminazioni positive dirette a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato, ovvero ad evitare svantaggi nelle carriere professionali.
Colmare il divario tra donne e uomini vuol dire impegnarsi concretamente sui terreni della crescita del processo democratico, della costruzione di un’Europa in cui a tutti i cittadini e a tutte le cittadine vengono offerte condizioni reali di parità e di pari opportunità nell’accesso e nell’esercizio del potere e delle responsabilità .
Tutto questo non è e non sarà facile ottenerlo perché richiede profonde trasformazioni negli assetti di potere e la messa in discussione di tradizioni consolidate.
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