25 novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne
25 novembre 1960: Minerva, Patria e Maria Teresa Mirabal, tre sorelle dominicane, oppositrici della dittatura di Rafael Leonidas Trujillo, dopo avere visitato i propri mariti in carcere, vengono intercettate in un posto solitario della strada da agenti del Servizio Militare di Intelligenza, condotte in un canneto vicino, crudelmente torturate, massacrate a colpi, strangolate e, infine, gettate in un precipizio.
Per Minerva, Patria, Maria Teresa e tante altre donne che hanno subito violenza, ogni 25 novembre, giornata mondiale istituita nel 1999 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, organizzazioni internazionali, Governi, istituzioni locali, ONG si danno “virtuale” appuntamento al fine di contrastare quello che, nel mondo, è un vero proprio dramma, che agisce in diversi contesti sociali, culturali ed economici e riguarda qualsiasi tipo di abuso perpetrato nei confronti delle donne.
L’obiettivo è combattere ed eliminare nel mondo ogni forma di marginalizzazione delle donne, ogni violazione dei diritti femminili, ogni lesione dell’integrità fisica e psicologica di esse.
La violenza sulle donne non è soltanto violenza fisica e sessuale, ma “anche maltrattamento psicologico, limitazione o negazione dell’accesso alle risorse e all’indipendenza economica, limitazione alla rappresentanza nelle istituzioni, difficoltà o impossibilità a ricevere un’istruzione di base o superiore”.
Il silenzio è una forma di complicità , per questo dobbiamo tutti sostenere l’impegno delle Istituzioni affinchè ci si incammini lungo la strada di una concreta difesa della donna e dei suoi diritti.
L’articolo 119 del Trattato di Roma 1957
La parità fra donne e uomini rappresenta uno degli obiettivi dell’Unione europea, nonché un valore e un diritto fondamentale dell’Unione.
Fino all’approvazione (1997) e all’entrata in vigore (1999) delle modifiche introdotte dall’unica disposizione legale per la parità di genere era la norma contenuta nell’articolo 119 del Trattato di Roma del 1957 che riconosceva il principio della parità salariale tra donne e uomini per uno stesso lavoro, a seguito delle pressioni esercitate dal governo francese.
La Francia temeva infatti che la creazione di un mercato comune europeo l’avrebbe penalizzata economicamente per il suo alto livello di protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, mobilitandosi con successo affinché tale principio venisse inserito nel Trattato.
L’articolo 119 è stato dunque inserito inizialmente per ragioni strettamente economiche piuttosto che per promuovere una maggiore giustizia sociale nel contesto della condizione lavorativa delle donne.
La disposizione introdotta nel Trattato di Roma si collocava sulla scia della Convenzione n. 100 approvata nel 1951 dall’OIL, la quale sanciva la parità delle remunerazioni tra donne e uomini per uguale lavoro e lavoro di uguale valore, ma le finalità che stavano alla base della loro approvazione erano differenti poiché la Convenzione mirava al miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici, mentre l’art. 119 aveva come obiettivo la creazione di condizioni per una regolare competizione economica.
Secondo l’art. 119 del Trattato CE, “ogni Stato membro della Comunità si sarebbe impegnato ad assicurare nel corso della prima tappa della costruzione del mercato comune, ed a mantenere in seguito, l’applicazione del principio dell’uguaglianza delle remunerazioni fra i lavoratori maschi e le donne nello stesso lavoro.
Per remunerazione si intende il salario o il trattamento di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o no dal datore di lavoro al lavoratore in riferimento all’occupazione di quest’ultimo.
L’uguaglianza delle remunerazioni, senza discriminazione fondata sul sesso, implica che la remunerazione accordata per lo stesso lavoro pagato per assolvere il proprio compito sia stabilito sulla base della stessa unità di misura e che la remunerazione accordata per un lavoro pagato a tempo sia lo stesso per lo stesso posto di lavoro”.
Secondo l’art. 119 del Trattato CE l’uguaglianza delle remunerazioni sarebbe dovuta essere realizzata entro la prima tappa della costruzione del mercato comune, tuttavia ciò sarebbe avvenuto molto lentamente poiché continuavano a sussistere numerosi casi di discriminazione riguardo ad esempio le differenti qualificazioni di lavoro.
Ciò che è importante tener presente riguarda il fatto che l’art. 119 stabiliva la parità salariale per uno stesso lavoro ed escludeva quello per un lavoro di eguale valore.
Questo fa capire come mai le discriminazioni fra donne e uomini fossero ancora elevate; le donne, difatti, erano relegate maggiormente in lavori considerati “tipicamente femminili”, ed un lavoro del genere non sarebbe stato paragonabile ad un lavoro prettamente maschile malgrado le stesse ore di lavoro e lo stesso impegno nello svolgerlo.
Il Parlamento europeo rivendicava il forte valore sociale dell’art. 119, e particolarmente importanti sono state le dichiarazioni del deputato socialista Léon- Eli Troclet nell’ottobre del 1961, dichiarazioni rese in occasione del primo dibattito parlamentare sulla parificazione dei salari:
“l’article 119 constitue non seulement un engagement mutuel entre les Etats, mais un engagement à l’égard des travailleurs. Ce serait vraiment, pour les travailleurs, une grande déception de devoir enregistrer une carence dans un domaine social particulier, surtout lorsqu’il a fait l’objet d’un article précis du Traité de Rome. Cette grande déception aurait des consequences politiques, car on doit bien se render compte qu’il n’yaura pas d’integration réelle de l’Europe si les travailleurs n’y sont pas associés”.
Malgrado l’inserimento dell’art. 119 che impegnava i sei Stati membri di allora ad applicare il principio della parità salariale entro il 1963, nessuno Stato si era preoccupato di approvare le misure legislative per la parità relegando in tal modo l’art. 119 ad assumere una valenza moralmente esortativa.
Al termine della prima tappa del periodo transitorio del Mercato Comune (1963) il differenziale tra donne e uomini raggiungeva ancora il 20% in molti Paesi e perciò la Commissione Europea, nel suo rapporto sullo stato di attuazione del 31 dicembre 1964 del principio della parità di retribuzione, aveva ribadito che il principio della parità salariale doveva essere inteso nel senso più ampio possibile in modo da eliminare qualunque discriminazione che colpiva le retribuzioni femminili.
La continuità delle discriminazioni tra donne e uomini era stata denunciata in quegli anni da più di 3000 operaie della Fabbrica nazionale belga di armi da guerra con sede a Herstal che scioperarono dal 16 febbraio all’8 maggio del 1966 rivendicando l’applicazione dell’art. 119 e dando vita alla prima protesta sociale in nome del Trattato di Roma.
Le persone che avevano partecipato a tale manifestazione erano tutte donne, donne che dichiaravano di lavorare in condizioni indecenti, con le mani nell’olio per tutto il giorno, guadagnando meno di uno spazzino o di un fattorino, e affinché venisse riconosciuta loro un’adeguata qualificazione decisero, scioperando, di far valere i propri diritti.
È stata proprio la fine degli anni ’60 il periodo in cui qualcosa cominciava a cambiare, in cui si faceva strada la seconda ondata di femminismo, le cui rivendicazioni differivano da quelle della prima ondata di femminismo poiché caratterizzato da scelte innovative riguardanti le rivendicazioni a livello politico, con modifiche legislative, e a livello sociale.
In questi anni donne come Evelyne Sullerot o l’avvocato Eliane Vogel Polsky hanno contribuito a mettere in evidenza la situazione di disagio in cui vivevano le donne, chi attraverso i sui scritti, come la Sullerot, chi attraverso azioni legali, come la Vogel- Polsky la quale, grazie ad una causa giuridica, riusciva a far interpretare l’art. 119 in modo da conferirgli una valenza strumentale.
Nel corso della causa Defrenne contro Sabena del 1975 intentata da una hostess che lamentava di essere stata soggetta a discriminazione da parte del proprio datore di lavoro, la compagnia aerea nazionale Sabena, la Vogel Polsky aveva sostenuto la tesi secondo cui era necessaria la diretta applicabilità dell’art. 119, tesi a cui aderiva la Corte di Giustizia delle Comunità europee con l’adozione di un’interpretazione nuova dell’articolo che da allora permette ai cittadini europei di invocare nei tribunali nazionali l’applicazione della norma dei Trattati nei casi di discriminazione basata sul sesso.
La sentenza della Corte sosteneva che il riconoscimento del principio di parità salariale a livello europeo fosse un obiettivo sociale della Comunità la quale, secondo le parole della Corte, ”non era semplicemente un’unione economica, ma era contemporaneamente finalizzata, attraverso un’azione comune, ad assicurare il progresso sociale e a cercare il costante miglioramento delle condizioni lavorative dei suoi popoli”.
La nuova interpretazione dell’articolo 119 è risultata fondamentale perché ha avviato il processo di istituzionalizzazione della politica per la parità di genere con la creazione di regole e strutture sovranazionali apposite.
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