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Il programma d’azione comunitario 1982 – 1985

Posted by on Mar 5, 2009 in Legislation | 0 comments

Vogliamo proporvi qui di seguito quello che è stato il primo programma d’azione comunitario in materia di parità  fra donne e uomini, programma nato in un contesto socio – economico molto differente da quello attuale (parliamo infatti dell’inizio degli anni ‘80 ) illustrando il perché della necessità  di un piano d’azione.

Il primo programma d’azione a medio termine 1982-1985 sulla promozione della parità  fra donne e uomini stabilito dalla Commissione Europea nasceva in un contesto economico e sociale particolare come quello della costruzione del mercato unico europeo.
L’Europa aveva attraversato un difficile periodo negli anni ’70 dovuto alla crisi economica e si avviava alla realizzazione di un mercato unico dentro cui si rendeva necessaria una certa stabilità  economica degli Stati membri.
La crisi economica del 1973 e le conseguenti ristrutturazioni hanno messo in luce differenze di sviluppo tra alcuni Stati membri.
Queste disparità  sono aumentate soprattutto in seguito all’adesione del Regno Unito e dell’Irlanda e, successivamente, della Grecia, del Portogallo e della Spagna.
Da qui la necessità  di creare una vera e propria politica strutturale, al fine di colmare il divario di sviluppo economico e di standard di vita.

Erano però ancora evidenti delle difficoltà  economiche dovute alle disuguaglianze esistenti tra donne e uomini nel mondo del lavoro, in cui le donne risultavano particolarmente vulnerabili in ragione dell’accresciuta concorrenza sul mercato del lavoro, situazione resa ancora più critica dall’introduzione delle nuove tecnologie per le quali si richiedeva un buon livello di preparazione.
Per l’economia europea risultava molto importante la promozione dell’uguaglianza tra donne e uomini nel periodo di cambiamenti, in cui l’evoluzione economica e sociale, quelli all’interno dell’organizzazione del lavoro resi possibili dal cambiamento tecnico, richiedevano un miglioramento delle condizioni dello statuto delle lavoratrici per poter percorrere la strada dello sviluppo entro la data 1992.
Il progetto europeo non aspirava soltanto a creare uno spazio di crescita economica, ma si impegnava infatti anche a favore del progresso sociale.

L’Unione ha pertanto fatto evolvere numerose legislazioni nazionali attraverso svariati testi, direttive e programmi, specialmente nell’ambito della lotta a qualsiasi forma di discriminazione per quanto riguarda l’accesso alla formazione, al mercato del lavoro o in materia di retribuzione .
La creazione di uno spazio sociale in cui uomini e donne fossero trattati come “cittadini” e su base paritaria in un’Europa nuova che sarebbe sorta presto era dunque necessario per lo sviluppo economico di un mercato unico.
Il primo programma comunitario comprendeva una serie di obiettivi specifici volti a promuovere e raggiungere l’uguaglianza di trattamento fra donne e uomini attraverso il rafforzamento dei diritti individuali dei quali la Commissione era garante del rispetto e della messa in opera delle direttive con la possibilità  di ricorso giudiziario in caso d’infrazione.
Il problema dei diritti individuali concerneva non solo la sicurezza sociale ma il principio dell’uguaglianza di trattamento doveva essere esteso a tutti i campi soprattutto quelli che fino a quel momento non erano stati coperti dalla legislazione comunitaria.
Uno di questi campi era quello delle donne indipendenti e agricoltrici per le quali, in seno al Parlamento europeo, nel luglio 1982, una commissione d’inchiesta sulla situazione della donna in Europa elaborò un rapporto a favore delle donne indipendenti che venne adottato nel 1983.

Nel novembre dello stesso anno si tenne in Italia un seminario su iniziativa della Commissione femminile del COPA, comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità  europea, su “La situazione giuridica e sociale della donna nel settore agricolo”, insistendo sul bisogno di una direttiva comunitaria concernente questo settore.
Nel 1983, proprio basandosi sui lavori del seminario di novembre, Femmes d’Europe realizzò un grande supplemento rivolto alle agricoltrici.
Questo documento, che doveva servire come base per tutti gli altri lavori, metteva in luce le disparità  delle situazioni riscontrate nei differenti Paesi della Comunità  e quanto fossero forti le ineguaglianze che colpivano la parte femminile del mondo agricolo.
Femmes d’Europe pose l’attenzione sulla necessità  di far ottenere i servizi di sostituzione particolarmente in caso di malattia e maternità .
Nel 1982, solo la maternità  permetteva di beneficiare di una sostituzione per una durata massima di 28 giorni, mentre Grecia, Italia e Regno Unito non disponevano di tale disposizione.
I Paesi Bassi offrivano invece una sostituzione a tariffa ridotta in caso di malattia, incidente, stage di formazione e vacanze.
In riferimento a tali disuguaglianze, nel marzo 1984 la Commissione europea propose al Consiglio dei Ministri un progetto di direttiva relativa all’applicazione del principio dell’uguaglianza di trattamento fra donne e uomini esercenti un’attività  indipendente, direttiva che venne adottata nel dicembre 1986.
Tale direttiva era volta ad eliminare tutte le disposizioni contrarie al principio dell’uguaglianza di trattamento nel lavoro e concernente la creazione, l’installazione o l’estensione di un’impresa o di qualunque altra forma di attività  di lavoratore indipendente.
Era previsto, inoltre, per la donna che, in caso di interruzione professionale per gravidanza e maternità , vi fosse l’accesso a servizi di sostituzione o servizi nel quadro della sicurezza sociale o di ogni altro sistema di protezione sociale pubblico.
Precedentemente vi era stata invece una proposta di direttiva da parte della Commissione europea al Consiglio il 22 novembre 1983, riguardante disposizioni generali, disposizioni concernenti i congedi parentali e quelli per ragioni familiari.

Il termine “congedo parentale” designava il diritto ad un congedo di durata determinata accordata ai lavoratori salariati in occasione della nascita di un figlio, al termine di un congedo di maternità , ma non necessariamente subito dopo il termine di quest’ultimo, o per accudire un bambino proprio o adottato a condizione che durante il periodo del congedo parentale il beneficiario si occupasse effettivamente del bambino.
A tali condizioni il congedo parentale sarebbe stato accordato al padre e alla madre, a padre e madre adottivi e a qualunque persona si fosse trovata in situazioni gravi come una malattia grave o il decesso di qualche parente.
L’articolo 2 della direttiva precisò che bisognava stabilire il diritto dei lavoratori riguardo i congedi in condizioni tali da garantire che il principio dell’uguaglianza di trattamento nel lavoro fra donne e uomini fosse rispettato, distinguendo quindi in modo chiaro il congedo parentale da quello di maternità , sottolineando l’impossibilità  di uno scambio di congedi tra i coniugi così come di altri diritti concernenti il lavoro.
Gli altri articoli riguardanti i congedi parentali affermavano che il congedo avrebbe avuto una data d’inizio e una fine con una durata minima di tre mesi e che sarebbe dovuto essere continuo e non a tempo parziale.
Al fine di assicurare dei veri diritti ai lavoratori, non essendo le norme giuridiche sufficienti per eliminare ogni forma di discriminazione, a livello nazionale vi fu la promozione delle azioni positive, tanto che in un seminario tenutosi ad Atene nel settembre 1983 in cui vennero riuniti i responsabili politici e i sindacati per discutere sulle misure da adottare nel campo della parità  di trattamento, si ricordò la necessità  di effettuare sforzi maggiori in quel campo, promuovendo azioni che mirassero a far conoscere alle donne i loro diritti e le modalità  per farli valere.

Il 24 aprile 1984 la Commissione europea presentò a riguardo un progetto di raccomandazione al Consiglio il cui oggetto era la promozione dell’istituzione a livello nazionale di un quadro giuridico e politico che favorisse lo sviluppo di misure volte a creare la parità  delle opportunità  fra donne e uomini, che proponeva agli Stati membri l’adozione e la promozione di azioni positive appropriate per l’eliminazione dei pregiudizi nei confronti del mondo femminile e l’incoraggiamento della partecipazione delle donne a qualunque attività  in tutti i settori della vita professionale o in quelli in cui comunque erano sottorappresentate.
La Raccomandazione venne adottata il 13 dicembre 1984, costituendo un passo importante verso l’uguaglianza delle possibilità .
Questo è stato possibile anche grazie al lavoro importante e alle proposte innovative della commissione dei Diritti della donna del Parlamento europeo, istituita con l’obiettivo di migliorare la condizione della donna sul mercato del lavoro in Europa (fu la prima commissione d’inchiesta nella storia dell’assemblea europea) e con il compito di vegliare sulla concreta attuazione dei programmi d’azione comunitaria.
Un campo d’intervento giuridico risultò quello dell’imposizione della tassa sul reddito e delle sue conseguenze sul lavoro femminile.
Alcuni sistemi di tassazione difatti erano fondati sul cumulo dei redditi e ciò influiva negativamente scoraggiando l’attività  professionale delle donne, che vedevano sfumare tutto il loro guadagno per le tasse, e per ciò nel dicembre 1984 la Commissione europea inviò un Memorandum al Consiglio in cui veniva analizzata la situazione di quel periodo e lanciata una riflessione sui sistemi da adottare.
Le iniziative promosse a livello comunitario in materia di lavoro femminile crearono l’esigenza di “pubblicizzare” e migliorare la politica di comunicazione per fornire alle donne europee interessate tutte le informazioni necessarie in modo più ampio e non solo attraverso gli sportelli informativi.
Anche l’Italia, durante gli anni Ottanta, ha promosso importanti iniziative ad esempio nel 1983, il “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità  di trattamento ed uguaglianza di opportunità  tra lavoratrici e lavoratori”; nel 1984, venne istituita la “Commissione nazionale per la realizzazione della parità  tra uomo e donna”.

Giunti al termine del programma ’82-’85 la Commissione europea procedette al bilancio e alla valutazione delle azioni condotte in applicazione di tale programma, le cui conclusioni evidenziarono come, malgrado i progressi compiuti, numerosi azioni dovessero trovare attuazione e che per assicurare concrete realizzazioni in materia di parità  di opportunità  si rendesse necessaria una politica diversificata.
Si rendeva necessario che gli Stati membri trasportassero nelle proprie legislazioni le proposte e le decisioni comunitarie, quindi era importante identificare con chiarezza il ruolo e le responsabilità  dei vari attori -autorità  comunitarie, nazionali, regionali, organismi per la parità - e che vi fosse una maggiore intesa fra questi sulle azioni e sulle politiche da condurre nel settore della parità .

Una delle responsabilità  principali della Commissione europea era l’applicazione migliore delle disposizioni esistenti.
La Commissione svolgeva il ruolo di garante dei trattati, ma il problema si poneva soprattutto a livello di applicazione concreta delle legislazioni nazionali volte ad attuare il diritto comunitario.
Nel maggio 1985 si erano svolti i lavori di un gruppo di esperti nazionali incaricati dalla Commissione europea e quelli di un colloquio su “La parità  giuridica fra uomini e donne nella Comunità  europea” che dimostrarono l’esistenza di problemi d’interpretazione di situazioni difficili da comprendere senza un’adeguata conoscenza delle legislazioni nazionali e comunitarie.
A ciò, inoltre, come documentato dai lavori del 1985, si aggiungeva la scarsa utilizzazione dei ricorsi da parte dei beneficiari dovuta, oltre che appunto dalla esigua conoscenza delle leggi, anche alla paura di perdere il posto di lavoro.
Nel 1989 è stata varata la “Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori” dai capi di Stato e di governo di tutti gli Stati membri, ad eccezione della Gran Bretagna, una dichiarazione volta a preparare il terreno per fissare alcuni standard sociali minimi, concreti e vincolanti.
I diritti fondamentali in essa contenuti non sono dunque rivendicabili per vie legali.
Tuttavia essi hanno valore di linea direttrice in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, tranne in Gran Bretagna.
La carta sociale comprende dodici principi basilari, tra cui:
– Il diritto a una retribuzione equa
– Il diritto alla formazione professionale
– Il diritto alla parità  di trattamento tra uomini e donne

Gli ambiti di intervento delle azioni positive avrebbero riguardato quindi:
- La formazione scolastica e professionale
- L’accesso al lavoro
- La progressione di carriera
- L’inserimento femminile nelle attività  e nei settori professionali in cui le donne sotto rappresentate
- L’equilibrio e la migliore ripartizione tra i due sessi delle responsabilità  familiari e professionali

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