Il Trattato di Amsterdam

Posted by on Apr 13, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

Fin dalla costituzione dell’Europa il principio di parità  tra donne e uomini viene considerato basilare nelle politiche comunitarie.

Il primo riferimento è nel Trattato di Roma (1957) istitutivo della Comunità  Europea, che riconosce il principio della parità  di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Tuttavia, in pratica, la discriminazione basata sul genere colpisce ancora, nonostante siano trascorsi 50 anni dall’articolo 119.

Il concetto di parità  era ancora limitato ma ha offerto le basi per provvedimenti importanti fino ad arrivare, con il Trattato di Maastricht (1992), ad un accordo sulla politica sociale che regolamentasse le pari opportunità  tra uomini e donne relativamente al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di lavoro.

Con questo trattato vengono previsti vantaggi specifici, le cosidette azioni positive, per facilitare l’esercizio delle attività  professionali da parte delle donne e prevenire o compensare gli svantaggi della loro carriera professionale.

Tale accordo, oltre a prevedere questa base minima di tutela a favore delle donne, lascia gli Stati liberi di adottare misure complementari discriminatorie positive.

Dalla ratifica del Trattato di Maastricht (’93) sono state adottate direttive che riguardano, per esempio, i congedi parentali.

Questa facoltà , che prima non esisteva in diversi Stati europei, dimostra che sulla base dei requisiti minimi previsti è stato possibile introdurre legislazioni innovative più lungimiranti.

Il Trattato di Amsterdam costituisce l’ultima tappa di questa positiva evoluzione della politica delle pari opportunità .

Politicamente concluso il 7 giugno e firmato il 2 ottobre 1997 dagli Stati membri dell’Unione europea, il Trattato di Amsterdam costituisce il frutto di due anni di dibattito e negoziato nell’ambito della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri e rafforza in modo sostanziale la base giuridica a favore della parità  tra uomini e donne.

Entrato in vigore, con la ratifica degli allora 15 Stati membri, il 1° maggio 1999, tale trattato ha segnato una tappa fondamentale in quanto da un lato ha permesso di consolidare i meccanismi posti in essere dal trattato di Maastricht, dall’altro ha definito una serie di orientamenti sociali prioritari a livello comunitario, in particolare nel settore lavorativo.

Il trattato di Amsterdam ha iscritto la parità  uomini e donne tra gli obiettivi della Comunità  (art. 2 trattato UE) prevedendo esplicitamente che in ogni sua azione essa dovesse cercare di eliminare le disuguaglianze e promuovere la parità  tra donne e uomini ( art. 3, paragrafo 2 Trattato CE).

Il nuovo art. 141 del Trattato CE implicava un potenziamento della parità  di trattamento fra uomini e donne e della parità  di opportunità ; esso, infatti, segnava l’istituzionalizzazione di politiche attive volte ad eliminare l’ineguaglianza in tutte le attività  dell’Unione, un cambiamento sostanziale rispetto alla garanzia di uguale trattamento e non discriminazione.

L’articolo introduce il concetto “retribuzione uguale per lavoro di uguale valore” completato il 17 luglio 1996 da un codice di condotta destinato a fornire consigli pratici sulle misure da prendere per garantire l’effettiva attuazione della parità  retributiva, parità  di trattamento nell’ accesso al lavoro, formazione e promozione professionali e nelle condizioni di lavoro, al fine di eliminare ogni discriminazione, tanto diretta quanto indiretta, nel mondo del lavoro, con la possibilità  di svolgimento di azioni positive; attuazione progressiva della parità  di trattamento in materia di sicurezza sociale , regimi legali; attuazione della parità  di trattamento nei regimi professionali di sicurezza sociale, direttiva modificata il 20 dicembre 1996 per effetto delle conclusioni della sentenza Barber; parità  fra donne e uomini che svolgono un’attività  indipendente , compresa l’attività  agricola; miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici incinte o puerpere, conciliazione fra vita familiare e professionale (congedo parentale), prima direttiva fondata sull’accordo sulla politica sociale allegato al Trattato sull’Unione europea che mette in atto un accordo quadro concluso fra le parti sociali a livello comunitario.

L’ex art. 119, infatti, si limitava alle questioni relative alla parità  di retribuzione fra i sessi per un medesimo lavoro.

Gli articoli 2 e 3 hanno sancito invece l’impegno della Comunità  in termini di mainstreaming della dimensione di genere: il principio delle pari opportunità  dovrà  essere integrato in tutte le politiche comunitarie.

L’adozione di misure volte a conciliare le responsabilità  familiari con quelle lavorative apre, inoltre, le possibilità  per un’evoluzione positiva della normativa e della relativa adozione da parte degli stati membri.

Il nuovo articolo 6a prevede che su proposta della Commissione il Consiglio all’unanimità  possa decidere di adottare misure intese a combattere tutte le discriminazioni, comprese quelle basate sul sesso.

Il Trattato ha apportato sostanziali modifiche ed integrazioni ai Trattati istitutivi della Comunità  Europea e al Trattato sull’UE in vista,all’epoca, dell’ampliamento verso Est.

Nell’ambito delle politiche comunitarie importanti innovazioni riguardano:

- le problematiche dell’occupazione, che richiedono un’azione coordinata a livello europeo;

- l’affermazione del concetto di “trasversalità ” della tutela ambientale in tutte le politiche comunitarie, ai fini di uno sviluppo economico sostenibile;

- il rafforzamento della politica sociale, con l’introduzione di importanti disposizioni in materia di pari opportunità  e di lotta all’emarginazione.

Nuovi obiettivi in materia occupazionale vengono stabiliti nella sessione straordinaria del Consiglio europeo il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona.

Obiettivo generale è quello di accrescere il tasso di occupazione dalla media attuale del 61% a una percentuale che si avvicini il più possibile al 70% e nell’aumentare il numero delle donne occupate dall’attuale media del 51% a una media superiore al 60%, il tutto entro il 2010.

Il 7-8 dicembre 2000 il Consiglio Europeo riunito a Nizza approva la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea che ribadisce l’importanza della parità  di diritti e opportunità  per tutti i cittadini, uomini e donne.

Vengono previste nuove azioni in riferimento alle discriminazioni, alla parità  tra uomini e donne, alla vita familiare e professionale, alla sicurezza e all’ assistenza sociale.

Il trattato di Amsterdam stabilisce all’articolo 3 che “l’Unione europea mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità  tra gli uomini e le donne” eppure, malgrado l’esistenza di varie disposizioni legali a riguardo, le donne guadagnano sempre meno degli uomini.

Al fine di realizzare una vera democrazia, di valorizzare tutte le risorse della società  e di arrivare a una civiltà  nuova e più ricca, si ritiene necessaria una partecipazione paritaria delle donne all’interno delle strutture di decisione politica e sociale essendo questa la garanzia di un buon funzionamento della democrazia stessa.

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