Posts made in July, 2009

Tecnologia, ambiente,cooperazione economica con i Paesi terzi (art. 163 – 188 Amsterdam)

Posted by on Jul 31, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

TITOLO XVIII
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo 163

1.  La Comunità  si propone l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità , di favorire lo sviluppo della sua competitività  internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato.

2.  A tal fine essa incoraggia nell’insieme della Comunità  le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università  nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità ; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità  del mercato interno grazie, in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3.  Tutte le azioni della Comunità  ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 164

Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità  svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università ;

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività  in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;

d) impulso alla formazione e alla mobilità  dei ricercatori della Comunità .

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La Pellegrini vola ma non basta

Posted by on Jul 30, 2009 in Women and sport | 0 comments

Niente podio per l’Italia nella staffetta ai mondiali di nuoto, ma Federica Pellegrini è stata comunque unica!

Da sola è riuscita a guadagnare 4 posizioni portando l’Italia dall’ottavo posto al quarto, cosa che davvero solo una grande nuotatrice come lei può fare.
Credo davvero che abbia fatto un miracolo recuperando così tanto ed in una situazione di grande pressione e tensione dovute anche ad alcune frasi dette dalla stessa Federica in riferimento a due sue compagne in seguito alla classificazione per la finale:

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Federica Pellegrini: unica e imbattibile!

Posted by on Jul 30, 2009 in Women and sport | 0 comments

Federica Pellegrini - Podio Roma 2009Oggi non possiamo sorvolare sulla notizia di un altro oro italiano vinto ai mondiali romani di nuoto.

Chi è riuscito nell’impresa è sempre lei, Federica Pellegrini, la ventunenne veneta che ci sta emozionando anno dopo anno, giorno dopo giorno con le sue vittorie ed i suoi record.

Federica è l’attuale detentrice del record del mondo dei 200 m e 400 m stile libero ed è una delle poche europee ad aver infranto il record del mondo in più di una specialità .

È la prima donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro nel nuoto alle Olimpiadi nel 2008 a Pechino (nei 200 m stile libero), mentre quest’anno, durante i Campionati di nuoto a Roma, Federica è diventata la prima donna al mondo a scendere sotto i 4 minuti nei 400 m stile libero con il tempo di 3:59.15.

Ieri la nostra magnifica Federica ha vinto la finale dei 200 metri stile libero fermando il cronometro a 1.52.98, battendo il suo stesso record di 1.53.67 appena stabilito il giorno prima.

Sempre suoi erano i record precedenti di 1.54.47 e di 1.54.82 stabiliti a Pechino 2008: in meno di un anno, la Pellegrini ha abbassato il record del mondo di quasi 2 secondi.

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Amsterdam: l’Unione europea negli articoli 116 – 162 del trattato

Posted by on Jul 29, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 116

1.  La seconda fase per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria inizia il 1o gennaio 1994.
2.  Prima di tale data:
a) ciascuno Stato membro:

  • adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all’articolo 56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1,
  • adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità  dei prezzi e la solidità  delle finanze pubbliche;
  • il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità  dei prezzi e la solidità  delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l’attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.

3.  Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall’inizio della seconda fase.
Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall’inizio della terza fase.

4.  Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

5.  Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all’indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 109.

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Trasporti, libera circolazione delle persone, politica economica e monetaria: gli articoli di Amsterdam (art. 70 – 115)

Posted by on Jul 29, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

TITOLO V
TRASPORTI

Articolo 70

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo 71

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:

  • norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
  • le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
  • le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
  • ogni altra utile disposizione

2.  In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità  su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità  di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall’instaurazione del mercato comune.

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