Le pari opportunità  negli articoli del Trattato di Amsterdam

Posted by on Jul 27, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

Qui di seguito trovate gli articoli del trattato di Amsterdam (trattato che istituisce la Comunità  europea) inerenti esclusivamente le pari opportunità  tra le donne e gli uomini dell’Unione europea.

Articolo 2 (ex articolo 2)

La Comunità  ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità , mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività  economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità  della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà  tra Stati membri.

Articolo 3 (ex articolo 3)

Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della Comunità  comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

b) una politica commerciale comune;

c) un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

d) misure relative all’entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;

e) una politica comune nei settori dell’agricoltura e della pesca;

f) una politica comune nel settore dei trasporti;

g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l’efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l’occupazione;

j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

l) una politica nel settore dell’ambiente;

m)il rafforzamento della competitività  dell’industria comunitaria;

n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

o) l’incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

q) un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di qualità  e al pieno

sviluppo delle culture degli Stati membri;

r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

s) l’associazione dei paesi e territori d’oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;

t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

2. L’azione della Comunità  a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonchè a promuovere la parità , tra uomini e donne.

Articolo 13 (ex articolo 6 A)

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità , il Consiglio, deliberando all’unanimità  su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età  o le tendenze sessuali.

Articolo 136 (ex articolo 117)

La Comunità  e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione.

A tal fine, la Comunità  e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità  delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità  di mantenere la competitività  dell’economia della Comunità .

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà  sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà  l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Articolo 137 (ex articolo 118)

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 136, la Comunità  sostiene e completa
l’azione degli Stati membri nei seguenti settori:

  • miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • condizioni di lavoro;
  • informazione e consultazione dei lavoratori;
  • integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo 150;
  • parità  tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità  sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno stato membro.

Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e le migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, al fine di combattere l’emarginazione sociale.

3. Tuttavia, il Consiglio delibera all’unanimità , su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, nei seguenti settori:

  • sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
  • protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
  • rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6;
  • condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità ,
  • contributi finanziari volti alla promozione dell’occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma dei paragrafi 2 e 3.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell’articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero nè al diritto di serrata.

Articolo 141 (ex articolo 119)

1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità  di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

La parità  di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità  di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità  e della parità  di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità  delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

4. Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità  tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità  di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività  professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle
carriere professionali.

Articolo 251 (ex articolo 189 B)

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l’adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

  • se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l’atto proposto così emendato;
  • se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l’atto proposto;adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo.

Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad adottare la posizione comune.

La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l’atto in questione si considera adottato in conformità  con la posizione comune,

b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono,l’atto proposto si considera non adottato,

c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all’unanimità  sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nell’adempieretale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall’approvazione per adottare l’atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio.

In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l’atto in questione si considera non adottato.
6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto proposto si considera non adottato.

I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

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