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Amsterdam: l’Unione europea negli articoli 116 – 162 del trattato

Posted by on Jul 29, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 116

1.  La seconda fase per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria inizia il 1o gennaio 1994.
2.  Prima di tale data:
a) ciascuno Stato membro:

  • adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all’articolo 56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1,
  • adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità  dei prezzi e la solidità  delle finanze pubbliche;
  • il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità  dei prezzi e la solidità  delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l’attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.

3.  Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall’inizio della seconda fase.
Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall’inizio della terza fase.

4.  Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

5.  Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all’indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 109.

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Trasporti, libera circolazione delle persone, politica economica e monetaria: gli articoli di Amsterdam (art. 70 – 115)

Posted by on Jul 29, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

TITOLO V
TRASPORTI

Articolo 70

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo 71

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:

  • norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
  • le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
  • le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
  • ogni altra utile disposizione

2.  In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità  su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità  di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall’instaurazione del mercato comune.

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