CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 116
1. La seconda fase per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria inizia il 1o gennaio 1994.
2. Prima di tale data:
a) ciascuno Stato membro:
- adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all’articolo 56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1,
- adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;
- il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l’attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.
3. Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall’inizio della seconda fase.
Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall’inizio della terza fase.
4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all’indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 109.
Articolo 117
1. A decorrere dall’avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l’Istituto monetario europeo (in appresso denominato “IME”); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un consiglio composto di un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali sarà scelto il vicepresidente.
Il presidente viene nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del consiglio dell’IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati presidente dell’IME. Il consiglio dell’IME nomina il vicepresidente.
Lo statuto dell’IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.
2. L’IME:
- rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,
- rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi,
- sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo,
- procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari,
- assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell’IME,
- agevola l’impiego dell’ecu ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell’ecu.
3. Al fine di preparare la terza fase, l’IME:
- prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;
- promuove l’armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza,
- prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell’ambito del SEBC,
- promuove l’efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri,
- esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ecu.
Al più tardi il 31 dicembre 1996, l’IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase.
Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida in proposito.
4. L’IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo consiglio, può:
- formulare pareri o raccomandazioni sull’orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro,
- presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo,
- fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria.
5. L’IME, deliberando all’unanimità , può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.
6. L’IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza.
Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell’IME, quest’ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.
7. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell’IME, può conferire all’IME altri compiti per la preparazione della terza fase.
8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all’IME prima dell’istituzione della BCE.
9. Nel corso della seconda fase, per “BCE” di cui agli articoli 230, 232, 233, 234, 237 e 288 si intende l’IME.
Articolo 118
La composizione valutaria del paniere dell’ecu non sarà modificata.
Dall’inizio della terza fase, il valore dell’ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell’articolo 123, paragrafo 4.
Articolo 119
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell’azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone.
La Commissione indica le misure di cui raccomanda l’adozione da parte dello Stato interessato.
Se l’azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 114, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità .
Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a) un’azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità .
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
4. Fatto salvo l’articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall’inizio della terza fase.
Articolo 120
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie.
Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore.
La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell’articolo 119.
3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui all’articolo 114, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.
4. Fatto salvo l’articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall’inizio della terza fase.
Articolo 121
1. La Commissione e l’IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria.
Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC, dall’altro.
Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
- il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,
- la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all’articolo 104, paragrafo 6,
- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro,
- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato.
Le relazioni della Commissione e dell’IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell’ecu, dei risultati dell’integrazione dei mercati, della situazione e dell’evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:
- se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l’adozione di una moneta unica,
- se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l’adozione di una moneta unica;
esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo.
Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo.
3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:
- decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione di una moneta unica,
- decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell’Unione
e, in caso affermativo,
- stabilisce la data di inizio della terza fase.
4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1o gennaio 1999.
Anteriormente al 1o luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l’adozione di una moneta unica.
Articolo 122
1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all’articolo 121, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle sue raccomandazioni di cui all’articolo 121, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Tali Stati membri sono in appresso denominati “Stati membri con deroga”.
Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l’adozione di una moneta unica, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo.
Tali Stati membri sono in appresso denominati “Stati membri con deroga”.
2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell’articolo 121, paragrafo 1.
Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o di governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all’articolo 121, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b). L’esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.
4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b), per “Stati membri” si intende “Stati membri senza deroga”.
5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3.
In tal caso, in deroga agli articoli 205 e 250, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell’articolo 205, paragrafo 2; per un atto che richiede l’unanimità è richiesta l’unanimità di tali Stati membri.
6. Gli articoli 119 e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.
Articolo 123(10)
1. Non appena presa la decisione sulla data d’inizio della terza fase conformemente all’articolo 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1o luglio 1998:
- il Consiglio adotta le disposizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 6,
- i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all’articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE.
Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.
Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC.
Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.
2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell’IME.
Con l’istituzione della BCE, l’IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell’IME.
3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l’articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all’articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.
4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all’unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l’ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto.
Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell’ecu.
Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell’ecu come moneta unica di quegli Stati membri.
Si applica l’articolo 122, paragrafo 5, seconda frase.
5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all’articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all’unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l’ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l’introduzione dell’ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.
Articolo 124
1. Fino all’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune.
A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell’ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell’ecu.
2. A decorrere dall’inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.
TITOLO VIII
OCCUPAZIONE
Articolo 125
Gli Stati membri e la Comunità , in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 2 del presente trattato.
Articolo 126
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma dell’articolo 99, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell’occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell’articolo 128.
Articolo 127
1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l’azione.
Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell’obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo 128
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell’occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l’occupazione di cui all’articolo 130, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione.
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell’articolo 99, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l’attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l’occupazione, procede annualmente ad un esame dell’attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell’occupazione nella Comunità e all’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 129
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell’occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
Tali misure non comportano l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 130
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l’occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
Il comitato è incaricato di:
- seguire la situazione dell’occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità ,
- fatto salvo l’articolo 207, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all’articolo 128.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
TITOLO IX
POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Articolo 131
Con l’instaurare un’unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l’interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.
La politica commerciale comune tiene conto dell’incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.
Articolo 132
1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità .
Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, a maggioranza qualificata, le direttive necessarie a tal fine.
2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d’affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all’atto dell’esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.
Articolo 133(11)
1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l’attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l’autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità .
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.
Le pertinenti disposizioni dell’articolo 300 sono applicabili.
4. Nell’esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.
In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all’unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l’unanimità per l’adozione di norme interne o qualora l’accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l’adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.
Il Consiglio delibera all’unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.
6. Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità , in particolare ove esse comportino un’armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.
Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri
La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell’articolo 300, il comune accordo degli Stati membri.
Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.
La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell’articolo 300.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5.
Articolo 134
Per assicurare che l’esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione.
In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità .
In caso d’urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano agli altri Stati membri.
La Commissione può decidere in qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in questione.
In ordine di priorità , devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.
TITOLO X
COOPERAZIONE DOGANALE
Articolo 135
Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
Tali misure non riguardano l’applicazione del diritto penale nazionale o l’amministrazione della giustizia negli Stati membri.
TITOLO XI
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE; FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTà™
CAPO 1
DISPOSIZIONI SOCIALI
Articolo 136 (pari opportunità )
Articolo 137(12) (pari opportunità )
Articolo 138
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione comunitaria.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un’azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall’articolo 139.
La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo 139(13)
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell’ambito dei settori contemplati dall’articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l’accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l’unanimità a norma dell’articolo 137, paragrafo 2.
In tal caso il Consiglio delibera all’unanimità .
Articolo 140
Per conseguire gli obiettivi dell’articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
- l’occupazione,
- il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
- la formazione e il perfezionamento professionale,
- la sicurezza sociale,
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l’igiene del lavoro;
- il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Articolo 141 (pari opportunità )
Articolo 142
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l’equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
Articolo 143
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell’articolo 136, compresa la situazione demografica nella Comunità .
Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
Articolo 144(14)
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione.
Il comitato è incaricato:
- di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità ,
- di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione,
- fatto salvo l’articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo 145
La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all’evoluzione della situazione sociale nella Comunità .
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
CAPO 2
IL FONDO SOCIALE EUROPEO
Articolo 146
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.
Articolo 147
L’amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.
In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo 148
Il Consiglio, deliberando seconda la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo.
CAPO 3
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTà™
Articolo 149
1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L’azione della Comunità è intesa:
- a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri,
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio,
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento,
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri,
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative,
- a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d’Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
- deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,
- deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.
Articolo 150
1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale.
2. L’azione della Comunità è intesa:
- a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,
- a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l’inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,
- a facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani,
- a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese,
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
TITOLO XII
CULTURA
Articolo 151
1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L’azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori:
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
- scambi culturali non commerciali,
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa.
4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
- deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Il Consiglio delibera all’unanimità durante tutta la procedura di cui all’articolo 251,
- deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.
TITOLO XIII
SANITÀ PUBBLICA
Articolo 152
1. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L’azione della Comunità , che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.
Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educazione in materia sanitaria.
La Comunità completa l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la prevenzione.
2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;
b) in deroga all’articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;
c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.
5. L’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica.
In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l’impiego medico di organi e sangue.
TITOLO XIV
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo 153
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. Nella definizione e nell’attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
a) misure adottate a norma dell’articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno;
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b).
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato.
Esse sono notificate alla Commissione.
TITOLO XV
RETI TRANSEUROPEE
Articolo 154
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell’Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l’azione della Comunità mira a favorire l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali, nonché l’accesso a tali reti.
Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.
Articolo 155
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 154, la Comunità :
- stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune,
- intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l’interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell’armonizzazione delle norme tecniche,
- può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell’ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità , garanzie di prestito o abbuoni di interesse; la Comunità può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all’articolo 161, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
L’azione della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 154.
La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
3. La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l’interoperabilità delle reti.
Articolo 156
Gli orientamenti e le altre misure di cui all’articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l’approvazione dello Stato membro interessato.
TITOLO XVI
INDUSTRIA
Articolo 157(15)
1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria della Comunità .
A tal fine, nell’ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:
- ad accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali,
- a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità , segnatamente delle piccole e medie imprese,
- a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,
- a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni.
La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Il presente titolo non costituisce una base per l’introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
TITOLO XVII
COESIONE ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 158
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità , questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.
Articolo 159(16)
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell’articolo 158.
L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l’attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell’articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione.
La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l’azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “orientamento”, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito.
Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell’ambito delle altre politiche della Comunità , possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Articolo 160
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità , partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.
Articolo 161(17)
Fatto salvo l’articolo 162, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest’ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi.
Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l’erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
A decorrere dal 1o gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data.
In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.
Articolo 162
Le decisioni d’applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “orientamento”, ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 37 e 148.
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