TITOLO XVIII
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Articolo 163
1. La Comunità si propone l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità , di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato.
2. A tal fine essa incoraggia nell’insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità ; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 164
Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università ;
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità .
Articolo 165
1. La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
Articolo 166
1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l’insieme delle azioni della Comunità .
Il programma quadro:
- fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall’articolo 164 e le relative priorità ,
- indica le grandi linee di dette azioni,
- stabilisce l’importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell’evoluzione della situazione.
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell’ambito di ciascuna azione.
Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari.
La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l’importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.
Articolo 167
Per l’attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio:
- fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ,
- fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
Articolo 168
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un’eventuale partecipazione della Comunità .
Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
Articolo 169
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d’intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi.
Articolo 170
Nell’attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 300, tra la Comunità e i terzi interessati.
Articolo 171
La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.
Articolo 172
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all’articolo 171.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169.
L’adozione dei programmi complementari richiede l’accordo degli Stati membri interessati.
Articolo 173
All’inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l’anno precedente nonché sul programma di lavoro dell’anno in corso.
TITOLO XIX
AMBIENTE
Articolo 174
1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità .
Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:
- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni della Comunità ,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.
Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo 175(18)
1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell’articolo 174.
2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 95, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
b) misure aventi incidenza;
- sull’assetto territoriale,
- sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse,
- sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.
Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.
3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta programmi generali d’azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.
Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all’attuazione di tali programmi.
4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all’esecuzione della politica in materia ambientale.
5. Fatto salvo il principio “chi inquina paga”, qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell’atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di
- deroghe temporanee e/o
- sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell’articolo 161.
Articolo 176
I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell’articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore.
Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato.
Essi sono notificati alla Commissione.
TITOLO XX
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Articolo 177
1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:
- lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati,
- l’inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale,
- la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.
2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all’obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 178
La Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all’articolo 177 nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un’incidenza sui paesi in via di sviluppo.
Articolo 179
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 177.
Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.
2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell’ambito della convenzione ACP-CE.
Articolo 180
1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.
Essi possono intraprendere azioni congiunte.
Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all’attuazione dei programmi di aiuto comunitario.
2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
Articolo 181
Nell’ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.
Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
TITOLO XXI(19)
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
Articolo 181 A
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi.
Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità .
La politica della Comunità in questo settore contribuisce all’obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1.
Il Consiglio delibera all’unanimità per gli accordi di associazione di cui all’articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati all’adesione all’Unione.
3. Nell’ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 300.
Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
PARTE QUARTA
ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE
Articolo 182
Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari.
Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell’elenco che costituisce l’allegato II del presente trattato.
Scopo dell’associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l’instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.
Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l’associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità , in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
Articolo 183
L’associazione persegue gli obiettivi seguenti:
1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente trattato;
2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
4) Per gli investimenti finanziati dalla Comunità , la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell’articolo 187.
Articolo 184
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato.
2. All’entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L’introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
Articolo 185
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell’articolo 184, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Articolo 186
Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità , la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l’unanimità degli Stati membri.
Articolo 187
Il Consiglio, deliberando all’unanimità , stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell’ambito dell’associazione tra i paesi e territori e la Comunità , e basandosi sui principi inscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell’associazione tra i paesi e territori e la Comunità .
Articolo 188
Gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato.
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