Le istituzioni dell’Unione: art. 189 – 314 del trattato di Amsterdam
PARTE QUINTA
LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1: LE ISTITUZIONI, SEZIONE 1
IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 189(20)
Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità , esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.
Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.
Articolo 190(21)
1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2.(22) Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
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