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Le istituzioni dell’Unione: art. 189 – 314 del trattato di Amsterdam

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PARTE QUINTA

LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1
: LE ISTITUZIONI, SEZIONE 1

IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 189(20)

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità , esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.

Articolo 190(21)

1.  I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità  sono eletti a suffragio universale diretto.

2.(22)  Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

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