PARTE QUINTA
LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1: LE ISTITUZIONI, SEZIONE 1
IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 189(20)
Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità , esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.
Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.
Articolo 190(21)
1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2.(22) Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
- Belgio 25
- Danimarca 16
- Germania 99
- Grecia 25
- Spagna 64
- Francia 87
- Irlanda 15
- Italia 87
- Lussemburgo 6
- Paesi Bassi 31
- Austria 21
- Portogallo 25
- Finlandia 16
- Svezia 22
- Regno Unito 87
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un’adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità .
Attualmente, essendo l’Unione europea composta da 27 Stati, il Parlameto europeo è composto da 736 deputati ed il numero dei rappresentanti è così stabilito:
- Malta 5
- Cipro 6
- Estonia 6
- Lussemburgo 6
- Slovenia 7
- Lettonia 8
- Lituania 12
- Irlanda 12
- Slovacchia 13
- Finlandia 13
- Danimarca 13
- Bulgaria 17
- Austria 17
- Svezia 18
- Belgio 22
- Repubblica Ceca 22
- Grecia 22
- Ungheria 22
- Portogallo 22
- Paesi Bassi 25
- Romania 33
- Spagna 50
- Polonia 50
- Italia 72
- Francia 72
- Regno Unito 72
- Germania 99.
3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
5. Previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l’unanimità in sede di Consiglio.
Articolo 191 (23)
I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione.
Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Articolo 192
Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l’adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 251 e 252, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.
A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell’attuazione del presente trattato.
Articolo 193
Nell’ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria.
La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Le modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
Articolo 194
Qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.
Articolo 195
1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.
Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere.
Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione interessata.
La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine.
Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.
Il suo mandato è rinnovabile.
Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell’adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo.
Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore.
Articolo 196
Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale.
Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.
Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.
Articolo 197
Il Parlamento europeo designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest’ultima, essere uditi a loro richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questa.
Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.
Articolo 198
Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
Articolo 199
Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.
Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.
Articolo 200
Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all’esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.
Articolo 201
Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni.
Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 214.
In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.
SEZIONE 2
IL CONSIGLIO
Articolo 202
Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:
- provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
- dispone di un potere di decisione,
- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce.
- Il Consiglio può sottoporre l’esercizio di tali competenze a determinate modalità .Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione.
Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.
Articolo 203
Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro.
La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l’ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all’unanimità .
Articolo 204
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Articolo 205(24)
1. Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
- Belgio 5
- Danimarca 3
- Germania 10
- Grecia 5
- Spagna 8
- Francia 10
- Irlanda 3
- Italia 10
- Lussemburgo 2
- Paesi Bassi 5
- Austria 4
- Portogallo 5
- Finlandia 3
- Svezia 4
- Regno Unito 10
n.b. Il tutto è riferito alla Comunità europea composta da 15 Paesi, mentre oggi fanno parte dell’Unione 27 nazioni.
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- sessantadue voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
- sessantadue voti che esprimano il voto favorevole di almeno dieci membri, negli altri casi.
3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità .
Articolo 206
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Articolo 207(25)
1. Un Comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna.
Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale.
Il segretario generale ed il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Il Consiglio decide in merito all’organizzazione del segretariato generale.
3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 255, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti.
Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l’efficacia del processo decisionale.
In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.
Articolo 208
Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.
Articolo 209
Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente trattato.
Articolo 210(26)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
SEZIONE 3
LA COMMISSIONE
Articolo 211
Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità , la Commissione:
- vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso,
- formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,
- dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato,
- esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite.
Articolo 212
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull’attività della Comunità .
Articolo 213
1.(27) La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità .
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità .
Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.
Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell’esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, rimunerata o meno.
Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste dall’articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Articolo 214(28)
1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell’articolo 201.
Il loro mandato è rinnovabile.
2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l’elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
Dopo l’approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 215(29)
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d’ufficio.
Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità , può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d’ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato.
Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall’articolo 214, paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni d’ufficio, previste dall’articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.
Articolo 216
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
Articolo 217(30)
1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l’organizzazione interna per garantire la coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione.
2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente.
Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato.
I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità .
3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.
4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.
Articolo 218
1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.
2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati.
Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Articolo 219(31)
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 213.
La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.
SEZIONE 4
LA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 220(32)
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente trattato.
Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all’articolo 225 A, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato.
Articolo 221(33)
La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro.
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.
Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.
Articolo 222(34)
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità , può aumentare il numero degli avvocati generali.
L’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.
Articolo 223(35)
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia.
Il suo mandato è rinnovabile.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura.
Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 224(36)
Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro.
Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia.
Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.
I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali.
Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale.
I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado.
Il suo mandato è rinnovabile.
Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia.
Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.
Articolo 225(37)
1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia.
Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.
2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell’articolo 225 A.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.
3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.
Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.
Articolo 225 A(38)
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.
La decisione sull’istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.
Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull’istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.
I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di funzioni giurisdizionali.
Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all’unanimità .
Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia.
Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull’istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.
Articolo 226
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Articolo 227
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.
Articolo 228
1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia.
In questa azione essa precisa l’importo della somma forfetaria o della penalità , da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità .
Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 227.
Articolo 229
I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
Articolo 229 A(39)
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale.
Il Consiglio raccomanda l’adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo 230(40)
La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Articolo 231
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.
Articolo 232
Qualora, in violazione del presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire.
Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.
Articolo 233
L’istituzione o le istituzioni da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo 288.
Il presente articolo si applica anche alla BCE.
Articolo 234
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull’interpretazione del presente trattato;
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;
c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del
Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
Articolo 235
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 288, secondo comma.
Articolo 236
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
Articolo 237
La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:
a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti.
Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo 226;
b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall’articolo 230;
c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti.
I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’articolo 230, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all’articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC.
Il consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo 226 nei confronti degli Stati membri.
Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente trattato, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
Articolo 238
La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.
Articolo 239
La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l’oggetto del presente trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
Articolo 240
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
Articolo 241
Nell’eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall’articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l’inapplicabilità del regolamento stesso.
Articolo 242
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Articolo 243
La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Articolo 244
Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall’articolo 256.
Articolo 245(41)
Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso.
SEZIONE 5
LA CORTE DEI CONTI
Articolo 246
La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.
Articolo 247(42)
1. La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.
2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione.
Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.
3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l’elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.
4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità .
Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.
Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, remunerata o meno.
Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
6. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d’ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.
L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti.
Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.
Articolo 248(43)
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità .
Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità , nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell’attività comunitaria.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.
Nell’esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità .
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità .
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità , sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità , nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.
Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti.
La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.
Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
Le altre istituzioni della Comunità , gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità , le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all’espletamento delle sue funzioni.
Per quanto riguarda l’attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità , il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione.
In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l’altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità .
Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.
Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio della loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.
La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno.
Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
CAPO 2
DISPOSIZIONI COMUNI A PIà™ ISTITUZIONI
Articolo 249
Per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Articolo 250
1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all’unanimità , fatte salve le disposizioni dell’articolo 251, paragrafi 4 e 5.
2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un atto comunitario.
Articolo 251
1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l’adozione di un atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:
- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l’atto proposto così emendato,
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l’atto proposto,
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo.
Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad adottare la posizione comune.La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l’atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l’atto proposto si considera non adottato,
c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all’unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.
Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo.
La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nell’adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.
5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall’approvazione per adottare l’atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio.
In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l’atto in questione si considera non adottato.
6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto proposto si considera non adottato.
7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 252
Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l’adozione di un atto, si applica la seguente procedura:
a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;
b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.
Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l’atto in questione in conformità della posizione comune;
c) entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio.
Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio.
Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.
Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest’ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all’unanimità ;
d) la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.
La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi.
Il Consiglio può adottare all’unanimità detti emendamenti;
e) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.
Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all’unanimità ;
f) nei casi di cui alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi.
In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata;
g) i termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.
Articolo 253
I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.
Articolo 254(44)
1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 251 sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
Articolo 255
1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 entro due anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti.
Articolo 256
Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.
L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata.
La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalità a richiesta dell’interessato, quest’ultimo può ottenere l’esecuzione forzata richiedendola direttamente all’organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia.
Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
CAPO 3
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Articolo 257(45)
È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell’interesse generale.
Articolo 258(46)
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
- Belgio 12
- Danimarca 9
- Germania 24
- Grecia 12
- Spagna 21
- Francia 24
- Irlanda 9
- Italia 24
- Lussemburgo 6
- Paesi Bassi 12
- Austria 12
- Portogallo 12
- Finlandia 9
- Svezia 12
- Regno Unito 24
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità .
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.
Articolo 259(47)
1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l’elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.
2. Il Consiglio consulta la Commissione.
Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all’attività della Comunità .
Articolo 260
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.
Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 261
Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente trattato.
L’attività delle sezioni specializzate si svolge nell’ambito delle competenze generali del Comitato.
Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.
Presso il Comitato possono essere, d’altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
Articolo 262
Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato.
Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.
Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.
Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente.
Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere.
Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.
CAPO 4
IL COMITATO DELLE REGIONI
Articolo 263(48)
È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato “Comitato delle regioni”, composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta.
Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
- Belgio 12
- Danimarca 9
- Germania 24
- Grecia 12
- Spagna 21
- Francia 24
- Irlanda 9
- Italia 24
- Lussemburgo 6
- Paesi Bassi 12
- Austria 12
- Portogallo 12
- Finlandia 9
- Svezia 12
- Regno Unito 24
I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni.
Il loro mandato è rinnovabile.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l’elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.
I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità .
Articolo 264
Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza per la durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.
Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 265
Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.
Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente.
Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere.
Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell’articolo 262, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere.
Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.
Il Comitato delle regioni può essere consultato dal Parlamento europeo.
Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.
Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
CAPO 5
LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Articolo 266(49)
La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l’oggetto di un protocollo allegato al presente trattato.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l’articolo 18, paragrafo 5, di detto statuto.
Articolo 267
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell’interesse della Comunità . A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità .
TITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 268
Tutte le entrate e le spese della Comunità , ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio.
Le spese operative risultanti dall’attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.
Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
Articolo 269
Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo 270
Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell’articolo 269.
Articolo 271
Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 279.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell’articolo 279, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell’esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all’esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 279.
Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Articolo 272
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di previsione delle proprie spese.
La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1o settembre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio.
Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest’ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:
a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;
b) per quanto concerne le proposte di modifica:
- qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l’effetto di aumentare l’importo globale delle spese di un’istituzione, segnatamente in quanto l’aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione.
In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata,
- qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l’effetto di aumentare l’importo globale delle spese di un’istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione.
- In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l’importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo.
Il Consiglio espone a quest’ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell’esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio.
Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l’insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell’esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
- dall’evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità ,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri,
e
- dall’evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1o maggio a tutte le istituzioni della Comunità .
Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell’esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l’importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
Articolo 273
Se, all’inizio dell’esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un’altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.
Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma.
Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione.
Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest’ultima viene considerata definitivamente adottata.
Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l’applicazione del presente articolo.
Articolo 274
La Commissione cura l’esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria.
Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.
Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.
All’interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 279, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 275
Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo i conti dell’esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l’attivo e il passivo della Comunità .
Articolo 276
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio.
A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all’articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.
2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell’esercizio delle attribuzioni di quest’ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull’esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario.
La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l’esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione del bilancio.
Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.
Articolo 277
Il bilancio è stabilito nell’unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell’articolo 279.
Articolo 278
La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato.
La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell’autorità da essi designata.
Nell’esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.
Articolo 279(50)
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all’elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;
b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.
A decorrere dal 1o gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.
Articolo 280
1. La Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità , le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode.
A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità , al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri.
Tali misure non riguardano l’applicazione del diritto penale nazionale o l’amministrazione della giustizia negli Stati membri.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 281
La Comunità ha personalità giuridica.
Articolo 282
In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.
A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.
Articolo 283
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità .
Articolo 284
Per l’esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.
Articolo 285
1. Fatto salvo l’articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, adotta misure per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità .
2. L’elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell’imparzialità , dell’affidabilità , dell’obiettività , dell’indipendenza scientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
Articolo 286
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.
2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l’applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni.
Articolo 287
I membri delle istituzioni della Comunità , i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
Articolo 288
La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Articolo 289
La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d’intesa comune dai governi degli Stati membri.
Articolo 290(51)
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità .
Articolo 291
La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l’Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.
Articolo 292
Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.
Articolo 293
Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:
- la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
- l’eliminazione della doppia imposizione fiscale all’interno della Comunità ,
- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell’articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,
- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Articolo 294
Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell’articolo 48.
Articolo 295
Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
Articolo 296
1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
Articolo 297
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 298
Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297.
La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.
Articolo 299
1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all’Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi d’oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.
Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall’insularità , dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.
Il Consiglio, all’atto dell’adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunità .
Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.
3. I paesi e i territori d’oltremare, il cui elenco figura nell’allegato II del presente trattato, costituiscono l’oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del trattato stesso.
Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell’elenco precitato.
4. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.
5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole à…land conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
6. In deroga ai paragrafi precedenti:
a) il presente trattato non si applica alle Faerà¶er;
b) il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;
c) le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all’isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l’applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell’energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.
Articolo 300(52)
1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un’organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati.
I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
Nell’esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l’unanimità .
2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l’applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all’articolo 310.
In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l’applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.
Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all’applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell’ambito di un organismo istituito da un accordo.
3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all’articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all’articolo 251 o quella di cui all’articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell’urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.
In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all’articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.
In caso d’urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.
4. All’atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l’accordo in questione prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
5. Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell’articolo 48 del trattato sull’Unione europea.
6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato.
Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l’accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall’articolo 48 del trattato sull’Unione europea.
7. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.
Articolo 301
Quando una posizione comune o un’azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un’azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.
Articolo 302
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
Articolo 303
La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell’Europa.
Articolo 304
La Comunità attua con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d’intesa comune.
Articolo 305
1. Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio.
2. Le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica.
Articolo 306
Le disposizioni del presente trattato non ostano all’esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente trattato.
Articolo 307
Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.
Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell’applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell’instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all’attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
Articolo 308
Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità , senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.
Articolo 309(53)
1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.
2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea, l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall’applicazione del presente trattato.
Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione.
In deroga all’articolo 205, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all’articolo 205, paragrafo 2.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1.
In tali casi, le decisioni che richiedono l’unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione.
Articolo 310
La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un’associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Articolo 311
I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 312
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 313
Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità .
Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell’inizio del mese seguente, l’entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.
Articolo 314
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
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