Trattato sull’Unione Europea
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,
RAMMENTANDO l’importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l’edificazione dell’Europa futura,
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,
DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni;
DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,
DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un’Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile,
DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambiente,
nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,
DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,
DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune, rafforzando così l’identità dell’Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,
RIAFFERMANDO l’obiettivo di agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, mediante l’inclusione, nel presente trattato, di disposizioni relative alla giustizia e agli affari interni,
DECISI a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,
IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell’integrazione europea,
HANNO DECISO di istituire un’Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
omissis
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni che seguono:
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo A
Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un’Unione europea, in appresso denominata «Unione».
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini.
L’Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato.
Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.
Articolo B
L’Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
- promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di un’unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;
- affermare la sua identità sulla scena internazionale, segnatamente mediante l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente, condurre ad una difesa comune;
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione;
- sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;
- mantenere integralmente l’«acquis» comunitario e svilupparlo al fine di valutare, attraverso la procedura prevista all’articolo N, paragrafo 2, in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l’efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
Gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito
all’articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo C
L’Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l’«acquis» comunitario.
L’Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell’ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo.
Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza.
Essi provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.
Articolo D
Il Consiglio europeo dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.
Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonché il Presidente della Commissione.
Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione.
Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l’anno sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la
Presidenza del Consiglio.
Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall’Unione.
Articolo E
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall’altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.
Articolo F
1. L’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici.
2. L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi
generali del diritto comunitario.
3. L’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.
TITOLO II
DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo G
Il trattato che istituisce la Comunità economica europea è modificato conformemente alle disposizioni del presente articolo al fine di creare una Comunità europea.
A. In tutto il trattato:
1) L’espressione «Comunità economica europea» è sostituita dall’espressione “Comunità europea“.
B. Nella Parte prima: «Principi»:
2) Il testo dell’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
Articolo 2
“La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme
della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri”.
3) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 3:
Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
a) l’abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
b) una politica commerciale comune;
c) un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
d) misure relative all’entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno, come previsto dall’articolo 100 C;
e) una politica comune nei settori dell’agricoltura e della pesca;
f) una politica comune nel settore dei trasporti;
g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;
i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
j) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
k) una politica nel settore dell’ambiente;
l) il rafforzamento della competitività dell’industria comunitaria;
m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
n) l’incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
p) un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
r) l’associazione dei paesi e territori d’oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.»
4) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 3 A:
1. Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul
mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l’introduzione di una moneta unica, l’ECU, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale di mantenere
la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.»
5) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 3 B:
La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.»
6) Il testo dell’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
- un PARLAMENTO EUROPEO;
- un CONSIGLIO;
- una COMMISSIONE;
- una CORTE DI GIUSTIZIA;
- una CORTE DEI CONTI.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive.»
7) Sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 4 A
Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto
del SEBC e della BCE (in appresso denominato “statuto del SEBC”) allegati al trattato stesso.
Articolo 4 B
È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest’ultimo.»
8 ) L’articolo 6 è abrogato e l’articolo 7 diventa l’articolo 6.
Il testo del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:
«Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C, può stabilire tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.»
9) Gli articoli 8, 8A, 8B e 8C diventano rispettivamente gli articoli 7, 7A, 7B e 7C.
C. È inserita la Parte seguente:
«PARTE SECONDA
CITTADINANZA DELL’UNIONE
Articolo 8
1. È istituita una cittadinanza dell’Unione.
È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.
Articolo 8 A
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo.
Articolo 8 B
1. Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consulta zione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di quest’ultimo, ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre
1993; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Articolo 8 C
Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.
Articolo 8 D
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all’articolo 138 D.
Ogni cittadino dell’Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all’articolo 138 E.
Articolo 8 E
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 1993 e in seguito ogni tre anni, in merito all’applicazione delle disposizioni della presente Parte.
Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell’Unione.
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente Parte, di
cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»
D. Le Parti seconda e terza sono riunite sotto il seguente Titolo:
«PARTE TERZA
POLITICHE DELLA COMUNITÀ»
ed in questa Parte:
10) Il testo dell’articolo 49, prima frase, è sostituito dal testo seguente:
«Fin dall’entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall’articolo 48, in particolare:»
11) Il testo dell’articolo 54, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell’attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.»
12) Il testo dell’articolo 56, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.»
13) Il testo dell’articolo 57 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 57:
1. Al fine di agevolare l’accesso alle attività non salariate e l’esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività non salariate e all’esercizio di queste.
Il Consiglio delibera all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda
la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.
Negli altri casi il Consiglio delibera in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B.
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.»
14) Il titolo del Capo 4 è sostituito dal titolo seguente:
«Capo 4:
Capitali e pagamenti»
15) Sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 73 A
A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli articoli da 67 a 73 sono sostituiti dagli articoli da 73 B a 73 G.
Articolo 73 B
1. Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo 73 C
1. Le disposizioni di cui all’articolo 73 B lasciano impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da
paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
2. Nell’ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri Capi del presente trattato, l’obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
È richiesta l’unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo
che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.
Articolo 73 D
1. Le disposizioni dell’articolo 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali
a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano l’applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 73 B.
Articolo 73 E
In deroga all’articolo 73 B, gli Stati membri che beneficiano alla data del 31 dicembre 1993 di una deroga sulla base del diritto comunitario vigente sono autorizzati a mantenere, al più tardi fino al 31 dicembre 1995, le restrizioni ai movimenti di capitali consentite dalle deroghe in questione vigenti alla prima data.
Articolo 73 F
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell’Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.
Articolo 73 G
1. Qualora, nei casi previsti all’articolo 228 A, sia ritenuta necessaria un’azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all’articolo 228 A, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di
pagamenti.
2. Fatto salvo l’articolo 224 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti
di capitali e i pagamenti.
La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure.
Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.
Articolo 73 H
Fino al 1° gennaio 1994 si applicano le seguenti disposizioni:
1) Ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati
membri in applicazione del presente trattato.
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
2) Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni del presente Capo concernenti l’abolizione delle
restrizioni quantitative e la liberalizzazione dei servizi.
3) Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell’elenco di cui all’allegato III del presente trattato.
La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreché non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dalle altre disposizioni del presente Capo.
4) Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente trattato.»
16) Il testo dell’articolo 75 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 75
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabilisce:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d) ogni altra utile disposizione.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono stabilite durante il periodo transitorio.
3. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall’instaurazione del mercato comune.»
17) Nella Parte terza, il titolo del Titolo I è sostituito dal titolo seguente:
«TITOLO V
NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI»
18) All’articolo 92, paragrafo 3:
- è inserita la seguente lettera:
«d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune.»
- l’attuale lettera d) diventa lettera e).
19) Il testo dell’articolo 94 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 94
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.»
20) Il testo dell’articolo 99 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 99
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di
consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall’articolo 7 A.»
21) Il testo dell’articolo 100 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 100
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.»
22) Il testo dell’articolo 100 A, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
«1. In deroga all’articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 7 A.
Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure re lative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione
ed il funzionamento del mercato interno.»
23) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 100 C
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2. Tuttavia, nel caso in cui una situazione di emergenza insorta in un paese terzo minacci un improvviso afflusso nella Comunità di cittadini di detto paese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può imporre, per un periodo non
superiore a sei mesi, l’obbligo del visto per i cittadini provenienti dal paese in questione.
L’obbligo del visto fissato ai sensi del presente paragrafo può essere prorogato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito alle decisioni di cui al paragrafo 1.
Anteriormente a tale data il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure relative all’instaurazione di un modello uniforme per i visti.
4. Nei settori di cui al presente articolo, la Commissione è tenuta ad esaminare qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio.
5. Il presente articolo non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ad altre materie se così è deciso ai sensi dell’articolo K.9 delle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e secondo le condizioni di voto nel contempo fissate.
7. Le disposizioni delle convenzioni in vigore fra gli Stati membri che disciplinano materie contemplate nel presente articolo restano in vigore fintantoché il loro contenuto non sarà stato sostituito
da direttive o da misure adottate in virtù del presente articolo.»
24) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 100 D
Il Comitato di coordinamento di Alti funzionari, istituito dall’articolo K.4 del trattato sull’Unione europea contribuisce, fatto salvo l’articolo 151, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori di cui all’articolo 100 C.»
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