Politiche sociali, istruzione, sviluppo tecnologico (Maastricht: art. 118 – 238)

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Nella Parte terza, il titolo del Titolo III è sostituito dal titolo seguente:

«TITOLO VIII
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ»

33) Il testo dell’articolo 118 A, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro.»

34) Il testo dell’articolo 123 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 123

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.»

35) Il testo dell’articolo 125 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 125

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo.»

36) I testi degli articoli 126, 127 e 128 sono sostituiti dai testi seguenti:

«Capo 3
Istruzione, formazione professionale e gioventù

Articolo 126

1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’ istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema d’istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L’azione della Comunità è intesa:

  • a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
  • a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
  • a promuovere la cooperazione tra gli istituti d’insegnamento;
  • a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
  • a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio-educative;
  • a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d’Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

  • deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
  • deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.

Articolo 127

1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale.

2. L’azione della Comunità è intesa:

  • a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
  • a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l’inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
  • a facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
  • a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
  • a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

4. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.»

37) È inserito il testo seguente:

«TITOLO IX CULTURA

Articolo 128

1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L’azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori:

  • miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
  • conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
  • scambi culturali non commerciali;
  • creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

  • deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri. Il Consiglio delibera all’unanimità durante tutta la procedura di cui all’articolo 189 B;
  • deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.»

38) I testi dei Titoli IV, V, VI e VII sono sostituiti dai testi seguenti:

«TITOLO X
SANITÀ PUBBLICA

Articolo 129

1. La Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone l’azione.

L’azione della Comunità si indirizza in primo luogo alla prevenzione delle malattie, segnatamente dei grandi flagelli, compresa la tossicodipendenza, favorendo la ricerca sulle loro cause e sulla loro propagazione, nonché l’informazione e l’educazione in materia sanitaria.

Le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.

2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1.

La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

  • deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
  • deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.

TITOLO XI
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 129 A

1. La Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante:

a) misure adottate in applicazione dell’articolo 100 A nel quadro della realizzazione del mercato interno;

b) azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un’informazione adeguata.

2. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le azioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Le azioni adottate in applicazione del paragrafo 2 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure di protezione più rigorose.

Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato.

Esse sono notificate alla Commissione.

TITOLO XII
RETI TRANSEUROPEE

Articolo 129 B

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7 A e 130 A e per consentire ai cittadini dell’Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle
infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l’azione della Comunità mira a favorire l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali, nonché l’accesso a tali reti.

Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

Articolo 129 C

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 129 B, la Comunità:

  • stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
  • intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l’interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell’armonizzazione delle norme tecniche;
  • può appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri per progetti d’interesse comune finanziati dagli Stati membri e individuati nell’ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni d’interesse; la Comunità può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 conformemente all’articolo 130 D, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L’azione della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 129 B.

La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati
membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

3. La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l’interoperabilità delle reti.

Articolo 129 D

Gli orientamenti di cui all’articolo 129 C, paragrafo 1 sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l’approvazione dello Stato membro interessato.

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le altre misure previste nell’articolo 129 C, paragrafo 1.

TITOLO XIII
INDUSTRIA

Articolo 130

1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria della Comunità.
A tal fine, nell’ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

  • ad accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali;
  • a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese;
  • a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
  • a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni.

La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Il presente Titolo non costituisce una base per l’introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di concorrenza.

TITOLO XIV
COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

Articolo 130 A

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali.

Articolo 130 B

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell’articolo 130 A. L’elaborazione e l’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l’attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell’articolo 130 A
e concorrono alla loro realizzazione.

La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l’azione
che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “orientamento”, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito.

Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell’ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Articolo 130 C

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in
declino.

Articolo 130 D

Fatto salvo l’articolo 130 E, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest’ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi.

Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme
generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione per l’erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

Articolo 130 E

Le decisioni d’applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione “orientamento”, ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 125.

TITOLO XV
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo 130 F

1. La Comunità si propone l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri Capi del presente trattato.

2. A tal fine essa incoraggia nell’insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all’apertura
degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Articolo 130 G

Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;

d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.

Articolo 130 H

1. La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 130 I

1. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale, che comprende l’insieme delle azioni della Comunità.

Il Consiglio delibera all’unanimità durante tutta la procedura di cui all’articolo 189 B.

Il programma quadro:

  • fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall’articolo 130 G e le relative priorità;
  • indica le grandi linee di dette azioni;
  • stabilisce l’importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell’evoluzione della situazione.

3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell’ambito di ciascuna azione.

Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari.

La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l’importo globale massimo fissato per il programma
quadro e per ciascuna azione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.

Articolo 130 J

Per l’attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio:

  • fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;
  • fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

Articolo 130 K

Nell’attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un’eventuale partecipazione della Comunità.

Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.

Articolo 130 L

Nell’attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d’intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi.

Articolo 130 M

Nell’attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 228, tra la Comunità e i terzi interessati.

Articolo 130 N

La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.

Articolo 130 O

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all’articolo 130 N.

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 130 J, 130 K e 130 L.

L’adozione dei programmi complementari richiede l’accordo degli Stati membri interessati.

Articolo 130 P

All’inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l’anno precedente nonché sul programma di lavoro dell’anno in corso.

TITOLO XVI
AMBIENTE

Articolo 130 R

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

  • salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;
  • protezione della salute umana;
  • utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  • promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità.

Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.

Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche comunitarie.

In questo contesto, le misure di armonizzazione conformi a tali esigenze comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria
di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

  • dei dati scientifici e tecnici disponibili;
  • delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni della Comunità;
  • dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione;
  • dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 228, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo 130 S

1. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell’articolo 130 R.

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 100 A, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta:

  • disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
  • le misure concernenti l’assetto territoriale, la destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui e delle misure di carattere generale, nonché la gestione delle risorse idriche;
  • le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

3. In altri settori il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta programmi d’azione generali che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all’attuazione di tali programmi.

4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all’esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio “chi inquina paga”, qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi
costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell’atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di

  • deroghe temporanee e/o
  • sostegno finanziario del Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 in conformità dell’articolo 130 D.

Articolo 130 T

I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell’articolo 130 S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore.

Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.

TITOLO XVII
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo 130 U

1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:

  • lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;
  • l’inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale;
  • la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.

2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all’obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 130 V

La Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all’articolo 130 U nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un’incidenza sui paesi in via di sviluppo.

Articolo 130 W

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 130 U.

Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.

2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell’ambito della convenzione ACP-CEE.

Articolo 130 X

1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali
e in occasione di conferenze internazionali.

Essi possono intraprendere azioni congiunte.

Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all’attuazione dei programmi di aiuto comunitario.

2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 130 Y

Nell’ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 228, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.»
E.

Nella Parte quinta: «Le istituzioni della Comunità»:

39) Il testo dell’articolo 137 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 137

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.»

40) Il testo dell’articolo 138, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
«3. Il Parlamento europeo elaborerà progetti intesi a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali.»

41) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 138 A

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione.

Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

Articolo 138 B

Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l’adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell’ambito delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.

A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell’attuazione del presente trattato.

Articolo 138 C

Nell’ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione
o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Le modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 138 D

Qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra
nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.

Articolo 138 E

1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.

Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli
il suo parere.

Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione interessata.

La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.

Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Nell’adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo.

Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore.»

42) Il testo dell’articolo 144, secondo comma, è completato dalla seguente frase:

«In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.»

43) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 146

Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro.

La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l’ordine seguente degli Stati membri:

  • durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;
  • durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo.»

44) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 147

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.»

45) L’articolo 149 è abrogato.

46) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 151

1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest’ultimo gli affida.

2. Il Consiglio è assistito da un Segretariato generale, posto sotto la direzione di un Segretario Generale.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio che delibera all’unanimità.

Il Consiglio decide in merito all’organizzazione del Segretariato generale.

3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.»

47) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 154

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa stipendi, indennità e pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di giustizia.

Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.»

48) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 156

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull’attività della Comunità.

Articolo 157

1. La Commissione è composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità.

Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell’esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, rimunerata o meno.

Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste dall’articolo 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo 158

1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell’articolo 144.

Il loro mandato è rinnovabile.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i Governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare Presidente della Commissione.

I Governi degli Stati membri, in consultazione con il Presidente designato, designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.

Dopo l’approvazione del Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per la prima volta al Presidente e agli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995.

Articolo 159

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d’ufficio.

L’interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni o di decesso, il Presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato.

Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall’articolo 158, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d’ufficio, previste dall’articolo 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

Articolo 160

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Articolo 161

La Commissione può nominare uno o due Vicepresidenti tra i suoi membri.

Articolo 162

1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati.

Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Articolo 163

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 157.

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.»

49) Il testo dell’articolo 165 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 165

La Corte di giustizia è composta di tredici Giudici.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria.

Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque Giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un’istituzione della Comunità che è parte nell’istanza.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può aumentare il numero dei Giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all’articolo 167, secondo comma.»

50) Il testo dell’articolo 168A è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 168 A

1. Alla Corte di giustizia è affiancato un Tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2.

Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell’articolo 177.

2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all’unanimità, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia.

Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di
primo grado.

3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d’indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri.

Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni.

I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia.

Tale regolamento è sottoposto all’approvazione unanime del Consiglio.»

51) Il testo dell’articolo 171 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 171

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia.

In questa azione essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 170.»

52) Il testo dell’articolo 172 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 172

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.»

53) Il testo dell’articolo 173 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 173

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.»

54) Il testo dell’articolo 175 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 175

Qualora, in violazione del presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire.

Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.»

55) Il testo dell’articolo 176 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 176

L’istituzione o le istituzioni da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo 215, secondo comma.

Il presente articolo si applica anche alla BCE.»

56) Il testo dell’articolo 177 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 177

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,

a) sull’interpretazione del presente trattato,

b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE,

c) sull’interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.».

57) Il testo dell’articolo 180 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 180

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti.

Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri
riconosciuti alla Commissione dall’articolo 169;

b) deliberazioni del Consiglio dei Governatori della Banca europea per gli investimenti.

Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall’articolo 173;

c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti.

I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall’articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all’articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle Banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il Consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle Banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo 169 nei confronti
degli Stati membri.

Quando la Corte di giustizia riconosca che una Banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente trattato, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.»

58) Il testo dell’articolo 184 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 184

Nell’eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo
173, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall’articolo 173, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l’inapplicabilità del regolamento stesso.»

59) È inserita la seguente Sezione:

«SEZIONE QUINTA
La corte dei conti

Articolo 188 A

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

Articolo 188 B

1. La Corte dei conti è composta di dodici membri.

2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione.

Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.

3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.

I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.

I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei conti.

Il mandato del Presidente è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.

Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d’ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei conti.

Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.

Articolo 188 C

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità.

Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri.

Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, con i servizi nazionali competenti.

Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

I documenti e le informazioni necessari all’espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua.

uesta è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l’altro, di relazioni speciali, e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio della loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.»

60) Il testo dell’articolo 189 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 189

Per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.»

61) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 189 A

1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all’unanimità, fatte salve le disposizioni dell’articolo 189 B, paragrafi 4 e 5.

2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un atto comunitario.

Articolo 189 B

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l’adozione di un atto, si applica la seguente procedura:

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune.

La posizione comune viene comunicata al Parlamento europeo.

Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad adottare la posizione comune.

La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo
della sua posizione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione comune, il Consiglio adotta definitivamente l’atto in questione in conformità di tale posizione comune;

b) non si è pronunciato, il Consiglio adotta l’atto in questione in conformità della sua posizione comune;

c) dichiara, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, che intende respingere la posizione comune, esso ne informa immediatamente il Consiglio.

Il Consiglio può convocare il Comitato di conciliazione di cui al paragrafo 4 per precisare ulteriormente la sua posizione.

Il Parlamento europeo conferma in seguito, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, di aver respinto la posizione comune, nel qual caso l’atto proposto si considera non adottato, oppure propone emendamenti conformemente alle disposizioni della lettera d) del presente
paragrafo;

d) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono; il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, esso modifica di conseguenza la sua posizione comune e adotta l’atto in questione; tuttavia il Consiglio deve deliberare all’unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Se il Consiglio non approva l’atto in questione, il Presidente del Consiglio, d’intesa con il Presidente del Parlamento europeo, convoca immediatamente il Comitato di conciliazione.

4. Il Comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti
e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo.

La Commissione partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il Comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall’approvazione per adottare l’atto in questione conformemente al
progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio.

In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni, l’atto in questione si considera non adottato.

6. Se il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto proposto si considera non adottato, salvo che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro un termine di sei settimane dalla scadenza del termine concesso al Comitato di conciliazione, confermi la posizione
comune da esso approvata prima dell’avvio della procedura di conciliazione, eventualmente con emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

In questo caso l’atto in questione è adottato definitivamente, a meno che il Parlamento europeo, entro un termine di sei settimane dalla data della conferma da parte del Consiglio, respinga il testo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, nel qual caso l’atto proposto si considera non adottato.

7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo possono essere prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio.

Il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2 è prorogato automaticamente
di due mesi qualora siano applicabili le disposizioni della lettera c) di tale paragrafo.

8. Il campo di applicazione della procedura di cui al presente articolo può essere esteso, secondo la procedura prevista dall’articolo N, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea, in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio al più tardi nel 1996.

Articolo 189 C

Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l’adozione di un atto, si applica la seguente procedura:

a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune.

b) La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo.

Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l’atto in questione in conformità della posizione comune.

c) Entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio.

Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.
Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest’ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all’unanimità.

d) La Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.

La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi.

Il Consiglio può adottare all’unanimità detti emendamenti.

e) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.

Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all’unanimità.

f) Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi.

In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata.

g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.»

62) Il testo dell’articolo 190 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 190

I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.»

63) Il testo dell’articolo 191 é sostituito dal testo seguente:

«Articolo 191

1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità.

Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità.

Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.»

64) Il testo dell’articolo 194 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 194

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:

Belgio 12

Danimarca 9

Germania 24

Grecia 12

Spagna 21

Francia 24

Irlanda 9

Italia 24

Lussemburgo 6

Paesi Bassi 12

Portogallo 12

Regno Unito 24

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.»

65) Il testo dell’articolo 196 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 196

Il Comitato designa tra i suoi membri il Presidente e l’Ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.»

66) Il testo dell’articolo 198 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 198

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato.

Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente.

Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.»

67) È inserito il seguente Capo:

«Capo 4
Il comitato delle regioni

Articolo 198 A

È istituito un Comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, in appresso designato “Comitato delle regioni”.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:

Belgio 12

Danimarca 9

Germania 24

Grecia 12

Spagna 21

Francia 24

Irlanda 9

Italia 24

Lussemburgo 6

Paesi Bassi 12

Portogallo 12

Regno Unito 24

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei  rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.

Articolo 198 B

Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il Presidente e l’Ufficio di presidenza per la durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all’approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità.

Il Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo 198 C

Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente.

Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza di parere.
Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell’articolo 198, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere.

Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.

Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.»

68) È inserito il seguente Capo:

«Capo 5
La banca europea per gli investimenti

Articolo 198 D

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l’oggetto di un protocollo allegato al presente trattato.

Articolo 198 E

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell’interesse della Comunità.

A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie,
senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti contemplanti l’ammodernamento o la riconversione d’imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti
nei singoli Stati membri;

c) progetti d’interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi d’investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità.»

69) Il testo dell’articolo 199 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 199

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio.

Le spese operative risultanti dall’attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.»

70) L’articolo 200 è abrogato.

71) Il testo dell’articolo 201 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 201

Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive
norme costituzionali.»

72) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 201 A

Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell’articolo 201.»

73) Il testo dell’articolo 205 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 205

La Commissione cura l’esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.

All’interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.»

74) Il testo dell’articolo 206 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 206

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio.

A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all’articolo 205 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni
della Corte stessa, nonché le pertinenti relazioni speciali di quest’ultima.

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell’esercizio delle attribuzioni di quest’ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull’esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario.

La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di
quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l’esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate
dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione del bilancio.

Dette relazioni sono trasmesse altresì alla
Corte dei conti.»

75) Gli articoli 206 bis e 206 ter sono abrogati.

76) Il testo dell’articolo 209 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 209

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all’elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti;

b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;

c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.»

77) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 209 A

Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari.

Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l’azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi.

A tal fine essi organizzano, con l’aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive
amministrazioni.»

78) Il testo dell’articolo 215 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 215

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.»

79) Il testo dell’articolo 227 è così modificato:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d’oltremare, le disposizioni particolari e generali del presente trattato riguardanti:

  • la libera circolazione delle merci,
  • l’agricoltura, escluso l’articolo 40, paragrafo 4,
  • la liberalizzazione dei servizi,
  • le regole di concorrenza,
  • le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 109H, 109I e 226,
  • le istituzioni,

sono applicabili fin dall’entrata in vigore del presente trattato.

Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente trattato e in particolare dall’articolo 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.»;

b) Al paragrafo 5 il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer.»

80) Il testo dell’articolo 228 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 228

1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un’organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati.

I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

Nell’esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, seconda frase, per i quali è richiesta l’unanimità.

2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, gli accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all’articolo 238.

3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all’articolo 113, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all’articolo 189 B o quella di cui all’articolo

189 C. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell’urgenza.

In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.

In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all’articolo 238, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all’articolo 189 B sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.

In caso d’urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.

4. All’atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l’accordo in questione prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo
stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

5. Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell’articolo N del trattato sull’Unione europea.

6. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato.

Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l’accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall’articolo N del trattato sull’Unione europea.

7. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.»

81) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 228 A

Quando una posizione comune o un’azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un’azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.»

82) Il testo dell’articolo 231 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 231

La Comunità attua con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d’intesa comune.»

83) Gli articoli 236 e 237 sono abrogati.

84) Il testo dell’articolo 238 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 238

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un’associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.»
F.

Nell’allegato III:

85) Il testo del Titolo III è sostituito dal testo seguente:

«Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall’articolo 73 H del trattato.»

G. Nel protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti:

86) La menzione degli articoli 129 e 130 è sostituita rispettivamente con quella degli articoli 198 D e 198 E.

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