Titolo III: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Maastricht)
Articolo H
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è modificato conformemente al presente articolo.
1) Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 7
Le Istituzioni della Comunità sono:
- un’ALTA AUTORITÀ, in appresso denominata “la Commissione”;
- un’ASSEMBLEA COMUNE, in appresso denominata “il Parlamento europeo”;
- un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, in appresso denominato “il Consiglio”;
- una CORTE DI GUSTIZIA;
- una CORTE DEI CONTI.
La Commissione è assistita da un Comitato consultivo.»
2) Sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 9
1. La Commissione è composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
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