Titolo III: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Maastricht)

Posted by on Nov 15, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo H

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Le Istituzioni della Comunità sono:

  • un’ALTA AUTORITÀ, in appresso denominata “la Commissione”;
  • un’ASSEMBLEA COMUNE, in appresso denominata “il Parlamento europeo”;
  • un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, in appresso denominato “il Consiglio”;
  • una CORTE DI GUSTIZIA;
  • una CORTE DEI CONTI.

La Commissione è assistita da un Comitato consultivo.»

2) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9

1. La Commissione è composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità.

Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni.

Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell’esecuzione del loro compito.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, rimunerata o meno.

Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli
obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste dall’articolo 12 A ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo 10

1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell’articolo 24.

Il loro mandato è rinnovabile.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i Governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione.

I Governi degli Stati membri, in consultazione con il Presidente designato, designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.

Dopo l’approvazione del Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per la prima volta al Presidente e agli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995.

Articolo 11

La Commissione può nominare uno o due Vicepresidenti fra i suoi membri.

Articolo 12

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d’ufficio.

L’interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni o di decesso, il Presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato.

Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall’articolo 10, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d’ufficio, previste dall’articolo 12 A, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

Articolo 12 A

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Articolo 13

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 9.

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.»

3) Il testo dell’articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

La Commissione prende ogni provvedimento d’ordine interno atto ad assicurare il funzionamento dei suoi servizi.

Essa può istituire Comitati di studio e in particolare un Comitato di studi economici.

Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati.

Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.»

4) È inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull’attività della Comunità.»

5) All’articolo 18 è aggiunto il comma seguente:

«Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata, fissa tutte le indennità sostitutive di retribuzione.»

6) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 20 A

A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell’attuazione del presente trattato.

Articolo 20 B

Nell’ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione
o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Le modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 20 C

Qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientri nel
campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.

Articolo 20 D

1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.

Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli
il suo parere.

Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione interessata.

La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.

Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Nell’adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo.

Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore.»

7) Il testo dell’articolo 21, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Il Parlamento europeo elaborerà progetti intesi a permettere l’elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.»

8 ) Il testo dell’articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Il Parlamento europeo procede, in seduta pubblica, alla discussione della relazione generale che gli è sottoposta dalla Commissione.

Il Parlamento europeo cui sia presentata una mozione di sfiducia sull’operato della Commissione,
non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se tale proposta di sfiducia è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni.

Essi continueranno a sbrigare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all’articolo 10.

In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.»

9) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 27

Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro.

La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l’ordine seguente degli Stati membri:

  • durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;
  • durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo.

Articolo 27 A

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.»

10) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 29

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di giustizia.

Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

Articolo 30

1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest’ultimo gli affida.

2. Il Consiglio è assistito da un Segretariato generale, posto sotto la direzione di un Segretario Generale.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio che delibera all’unanimità.

Il Consiglio decide in merito all’organizzazione del Segretariato generale.

3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.»

11) Il testo dell’articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 32

La Corte di giustizia è composta di tredici Giudici.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria.

Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque Giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un’istituzione della Comunità che è parte in causa.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può aumentare il numero dei Giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all’articolo 32 ter secondo comma.»

12) Il testo dell’articolo 32 quinto è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 32 quinto

1. Alla Corte di giustizia è affiancato un Tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2.

Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell’articolo 41.

2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all’unanimità, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia.

Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primogrado.

3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d’indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri.

Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni.

I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con laCorte di giustizia.

Tale regolamento è sottoposto all’approvazione unanime del Consiglio.»

13) Il testo dell’articolo 33 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 33

La Corte di giustizia è competente a giudicare dei ricorsi d’annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione da uno Stato membro o dal Consiglio.

Tuttavia, l’esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia
mossa accusa alla Commissione d’aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione.

Le imprese o le associazioni di cui all’articolo 48 possono proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo.

I ricorsi previsti ai due primi capoversi del presente articolo devono essere proposti entro il termine d’un mese a decorrere, secondo il caso, dalla data della notificazione o della pubblicazione della decisione o della raccomandazione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo propone per salvaguardare le proprie prerogative.»

14) È inserito il Capo seguente:

«Capo V La corte dei conti

Articolo 45 A

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

Articolo 45 B

1. La Corte dei conti è composta di dodici membri.

2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione.

Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.

3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.

I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.

I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei conti.

Il mandato del Presidente è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.

Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcuna altra attività professionale, rimunerata o meno.

Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d’ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei conti.

Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.

Articolo 45 C

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese delle Comunità.

Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1 ed accerta la sana gestione finanziaria.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le istituzioni delle Comunità e negli Stati membri.

Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza,
con i servizi nazionali competenti.

Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

I documenti e le informazioni necessari all’espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua.

Questa relazione è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni dellaCorte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari, sotto forma, tra l’altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio della loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.

5. Inoltre la Corte dei conti stende ogni anno una relazione distinta sulla regolarità delle operazioni contabili diverse da quelle relative alle spese ed alle entrate di cui al paragrafo 1 nonché sulla regolarità della gestione finanziaria della Commissione in merito a tali operazioni.

La Corte dei conti appronta questa relazione sei mesi al più tardi dopo la fine dell’esercizio al quale il conto si riferisce e la invia alla Commissione ed al Consiglio.

La Commissione comunica questa relazione al Parlamento europeo.»

15) Il testo dell’articolo 78 quarto è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 78 quarto

La Commissione cura l’esecuzione del bilancio amministrativo, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 78 nono, sotto la propria responsabilità e nei limiti stanziati, tenendo presenti i principi della sana gestione finanziaria.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.

All’interno del bilancio amministrativo, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 78 nono, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.»

16) Gli articoli 78 sesto e 78 settimo sono abrogati.

17) L’articolo 78 ottavo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 78 ottavo

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio amministrativo.

A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e lo stato finanziario di cui all’articolo 78 quinto, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate
alle osservazioni della Corte stessa, nonché le pertinenti relazioni speciali di quest’ultima.

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell’esercizio delle attribuzioni di quest’ultima in materia di esecuzione del bilancio amministrativo, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull’esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario.

La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l’esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate
dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione del bilancio amministrativo.

Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.»

18) Il testo dell’articolo 78 nono è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 78 nono

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all’elaborazione ed esecuzione del bilancio amministrativo ed al rendimento ed alla verifica dei conti;

b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie delle Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;

c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.»

19) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 78 decimo

Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari.

Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l’azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi.

A tal fine essi organizzano, con l’aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive
amministrazioni.»

20) All’articolo 79 il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer.»

21) Gli articoli 96 e 98 sono abrogati.

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