Titolo IV: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica (Maastricht)

Posted by on Nov 16, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo I

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

  • un PARLAMENTO EUROPEO,
  • un CONSIGLIO,
  • una COMMISSIONE,
  • una CORTE DI GIUSTIZIA,
  • una CORTE DEI CONTI.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.»

2) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 107 A

A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell’attuazione del presente trattato.

Articolo 107 B

Nell’ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione
o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d’inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Le modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 107 C

Qualsiasi cittadino dell’Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientri nel
campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.

Articolo 107 D

1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.

Qualora il  constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli
il suo parere.

Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all’istituzione interessata.

La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell’indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura.

Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Nell’adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo.

Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l’approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni di Mediatore.»

3) Il testo dell’articolo 108, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Il Parlamento europeo elaborerà progetti intesi a permettere l’elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali.»

4) L’articolo 114, secondo comma è completato con la frase seguente:

«In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.»

5) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 116

Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro.

La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l’ordine seguente degli Stati membri:

  • durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;
  • durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo.

Articolo 117

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.»

6) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 121

1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest’ultimo gli affida.

2. Il Consiglio è assistito da un Segretariato generale, posto sotto la direzione di un Segretario Generale.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio che delibera all’unanimità.

Il Consiglio decide in merito all’organizzazione del Segretariato generale.

3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.»

7) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 123

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa stipendi, indennità e pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di giustizia.

Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.»

8 ) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 125

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull’attività della Comunità.

Articolo 126

1. La Commissione è composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio che delibera all’unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità.

Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni.

Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell’esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun’altra attività professionale, rimunerata o meno.

Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste dall’articolo 129 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo 127

1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell’articolo 114.

Il loro mandato è rinnovabile.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i Governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare Presidente della Commissione.

I Governi degli Stati membri, in consultazione con il Presidente designato, designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.

Dopo l’approvazione del Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per la prima volta al Presidente e agli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995.

Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995.

Articolo 128

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d’ufficio.

L’interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni o di decesso, il Presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato.

Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall’articolo 127, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d’ufficio previste dall’articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

Articolo 129

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Articolo 130

La Commissione può nominare uno o due Vicepresidenti tra i suoi membri.

Articolo 131

Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati.

Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Articolo 132

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall’articolo 126.

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.»

9) L’articolo 133 è abrogato.

10) Il testo dell’articolo 137 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 137

La Corte di giustizia è composta di tredici Giudici.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria.

Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque Giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un’istituzione della Comunità che è parte nell’istanza.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può aumentare il numero dei Giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all’articolo 139, secondo comma.»

11) Il testo dell’articolo 140 A è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 140 A

1. Alla Corte di giustizia è affiancato un tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2.

Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell’articolo 150.

2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all’unanimità, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia.

Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di
primo grado.

3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d’indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri.

Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni.

I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia.

Tale regolamento è sottoposto all’approvazione unanime del Consiglio.»

12) Il testo dell’articolo 143 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 143

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia.

In questa azione essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 142.»

13) Il testo dell’articolo 146 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 146

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio o della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo propone per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.»

14) È inserita la seguente sezione:

«Sezione V

La Corte dei conti

Articolo 160 A

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

Articolo 160 B

1. La Corte dei conti è composta di dodici membri.

2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione.

Essi devono offrire tutte le garanzie d’indipendenza.

3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.

I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.

I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei conti.

Il mandato del Presidente è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.

Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.

Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro
funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcuna altra attività professionale, rimunerata o meno.

Fin dal loro insediamento, essi assumono l’impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d’ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L’interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d’ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei conti.

Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

9. Le disposizioni sul protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.

Articolo 160 C

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese delle Comunità.

Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri.

Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti.

Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

I documenti e le informazioni necessari all’espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua.

Questa è trasmessa alle altre istituzioni delle Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forme, tra l’altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell’esercizio della loro funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.»

15) Il testo dell’articolo 166 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 166

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:

Belgio 12

Danimarca 9

Germania 24

Grecia 12

Spagna 21

Francia 24

Irlanda 9

Italia 24

Lussemburgo 6

Paesi Bassi 12

Portogallo 12

Regno Unito 24

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.»

16) Il testo dell’articolo 168 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 168

Il Comitato designa tra i suoi membri il Presidente e l’Ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.»

17) Il testo dell’articolo 170 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 170

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato.

Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente.

Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell’assenza di tale parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.»

18) All’articolo 172 i paragrafi 1, 2 e 3 sono abrogati.

19) Il testo dell’articolo 173 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 173

Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite le risorse proprie.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive
norme costituzionali.»

20) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 173 A

Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell’articolo 173.»

21) Il testo dell’articolo 179 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 179

La Commissione cura l’esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.

All’interno di ogni bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell’articolo 183, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.»

22) Gli articoli 180 e 180 bis sono abrogati.

23) Il testo dell’articolo 180 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 180 ter

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del bilancio.

A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all’articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni
della Corte stessa, nonché le pertinenti relazioni speciali di quest’ultima.

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell’esercizio delle attribuzioni di quest’ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull’esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario.

La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l’esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate
dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione dei bilanci.

Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.»

24) Il testo dell’articolo 183 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 183

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all’elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti;

b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;

c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controlli finanziari, ordinatori e contabili.»

25) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 183 A

Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari.

Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l’azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi.

A tal fine essi organizzano, con l’aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive
amministrazioni.»

26) All’articolo 198 il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer.»

27) Il testo dell’articolo 201 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 201

La Comunità attua con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d’intesa comune.»

28) Gli articoli 204 e 205 sono abrogati.

29) Il testo dell’articolo 206 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 206

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un’associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista dall’articolo N del trattato sull’Unione europea.»

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