Articolo J
È istituita una politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dalle seguenti disposizioni.
Articolo J.1
1. L’Unione e i suoi stabiliscono ed attuano una politica estera e di sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo ed estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
2. Gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono i seguenti:
- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell’indipendenza dell’Unione;
- rafforzamento della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
3. L’Unione persegue tali obiettivi:
- instaurando una cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la condotta della loro politica, conformemente alle disposizioni dell’articolo J.2;
- realizzando gradualmente, in conformità delle disposizioni dell’articolo J.3, azioni comuni nei settori in cui gli Stati membri abbiano in comune interessi rilevanti.
4. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’ Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.
Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.
Articolo J.2
1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e si concertano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che la loro influenza combinata si eserciti nel modo più efficace attraverso la convergenza delle loro azioni.
2. Ogniqualvolta che lo ritenga necessario, il Consiglio definisce una posizione comune.
Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.
3. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.
In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.
Articolo J.3
La procedura per adottare un’azione comune nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza è la seguente:
1) In base ad orientamenti generali del Consiglio europeo, il Consiglio decide che una questione forma oggetto di un’azione comune.
Il Consiglio, quando adotta il principio di un’azione comune, ne fissa la portata precisa, gli obiettivi generali e particolari che l’Unione si prefigge nella realizzazione di detta azione, nonchè i mezzi, le procedure, le condizioni e, se necessario, la durata applicabili alla sua attuazione.
2) Nell’adottare l’azione comune e in qualsiasi fase del suo svolgimento, il Consiglio definisce le questioni per le quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.
Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata in applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista dall’articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno
raccolto almeno cinquantaquattro voti che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri.
3) Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un’azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie.
L’azione comune resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.
4) Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella condotta della loro azione.
5) Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un’azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio.
L’obbligo dell’informazione preliminare non è applicabile per le
misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
6) In caso di assoluta necessità connessa con l’evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d’urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell’azione comune.
Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.
7) In caso di difficoltà rilevanti nell’applicazione di un’azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate.
Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell’azione né nuocere alla sua efficacia.
Articolo J.4
1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione europea, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una difesa comune.
2. L’Unione chiede all’Unione dell’Europa occidentale (UEO), che fa parte integrante dello sviluppo dell’ Unione europea, di elaborare e di porre in essere le decisioni e le azioni dell’Unione aventi implicazioni nel settore della difesa.
Il Consiglio adotta, d’intesa con le istituzioni dell’UEO, le necessarie modalità pratiche.
3. Le questioni aventi implicazioni nel settore della difesa che sono disciplinate dal presente articolo non sono soggette alle procedure di cui all’articolo J.3.
4. La politica dell’Unione ai sensi del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti per alcuni Stati membri dal trattato dell’ Atlantico del Nord ed è compatibile con la politica di sicurezza e
di difesa comune adottata in questo ambito.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una più stretta cooperazione fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell’ambito dell’UEO e dell’Alleanza atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente Titolo né la ostacoli.
6. Per promuovere il conseguimento dell’obiettivo del presente trattato e tenuto conto della scadenza del 1998 nell’ambito dell’articolo XII del trattato di Bruxelles, le disposizioni del presente articolo potranno essere rivedute, come previsto all’articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che il Consiglio presenterà al Consiglio europeo nel 1996, contenente una valutazione dei progressi attuati e dell’esperienza acquisita sino a quel momento.
Articolo J.5
1. La Presidenza rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.
2. La Presidenza è responsabile dell’attuazione delle azioni comuni; a questo titolo essa esprime in linea di massima la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.
3. Nell’esecuzione dei compiti di cui ai punti 1 e 2 la Presidenza è assistita eventualmente dallo Stato membro che ha esercitato la Presidenza precedente e da quello che eserciterà la Presidenza successiva.
La Commissione è pienamente associata a tali compiti.
4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo J.2, punto 3, e dell’articolo J.3, punto 4, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o in occasione di conferenze internazionali in cui non tutti gli Stati membri lo sono, tengono questi ultimi informati in merito ad ogni questione di interesse comune.
Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri.
Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza procurano, nell’esercizio delle loro funzioni, di difendere le posizioni e l’interesse dell’Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in
forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo J.6
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, si concertano per garantire il rispetto e l’attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.
Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo J.7
La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione.
Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza
dell’Unione.
Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio.
Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell’attuazione della politica estera e di sicurezza comune.
Articolo J.8
1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di
sicurezza comune.
2. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l’attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali adottati dal Consiglio europeo.
Esso provvede all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione.
Il Consiglio delibera all’unanimità, tranne che per le questioni di procedura e nel caso di cui all’articolo J.3, punto 2.
3. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e presentare proposte al Consiglio.
4. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca d’ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, entro un termine di quarantotto ore, o, in caso di emergenza, entro un termine più breve, una riunione straordinaria del Consiglio.
5. Fatto salvo l’articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, un Comitato politico composto dei direttori politici segue la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa.
Sorveglia altresì l’attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della Presidenza e della Commissione.
Articolo J.9
La Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
Articolo J.10
All’atto di un’eventuale revisione delle disposizioni relative alla sicurezza, conformemente all’articolo J.4, la Conferenza convocata a tal fine esamina anche se debbano essere apportati altri emendamenti alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune.
Articolo J.11
1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea sono applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune sono a carico del bilancio delle Comunità europee.
Il Consiglio può altresì:
- decidere all’unanimità che le spese operative dovute all’attuazione di dette misure siano a carico del bilancio della Comunità europea; in tal caso si applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea;
- o costatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE NEI SETTORI
DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI
Articolo K
La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni è disciplinata dalle seguenti disposizioni.
Articolo K.1
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’Unione, in particolare della libera circolazione delle persone, fatte salve le competenze della Comunità europea, gli Stati membri considerano questioni di interesse comune i settori seguenti:
1) la politica di asilo;
2) le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone e l’espletamento dei relativi controlli;
3) la politica d’immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;
a) le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri;
b) le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l’accesso all’occupazione;
c) la lotta contro l’immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri;
4) la lotta contro la tossicodipendenza, nella misura in cui questo settore non sia già contemplato dai punti 7),
e 9);
5) la lotta contro la frode su scala internazionale, nella misura in cui questo settore non sia già contemplato dai punti 7),
e 9);
6) la cooperazione giudiziaria in materia civile;
7) la cooperazione giudiziaria in materia penale;
la cooperazione doganale;
9) la cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalità internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l’organizzazione a livello dell’Unione di un
sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (Europol).
Articolo K.2
1. I settori contemplati dall’articolo K.1 vengono trattati nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, tenendo conto della protezione che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi politici.
2. Il presente Titolo non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Articolo K.3
1. Nei settori di cui all’articolo K.1, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.
2. Il Consiglio può,
- su iniziativa di qualsiasi Stato membro o della Commissione nei settori di cui ai punti da 1) a 6) dell’articolo K.1,
- su iniziativa di qualsiasi Stato membro nei settori di cui ai punti 7),
e 9) dell’articolo K 1:
a) adottare posizioni comuni e promuovere, nella forma e secondo le procedure appropriate, ogni cooperazione utile al conseguimento degli obiettivi dell’Unione;
b) adottare azioni comuni, nella misura in cui gli obiettivi dell’Unione, data la portata o gli effetti dell’azione prevista, possono essere realizzati meglio con un’azione comune che con azioni dei singoli Stati membri; esso può decidere che le misure di applicazione di un’azione comune siano adottate a maggioranza qualificata;
c) fatto salvo il disposto dell’articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità europea, elaborare convenzioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Salvo disposizioni contrarie previste da tali convenzioni, le eventuali misure di applicazione di queste ultime sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti Contraenti.
Le convenzioni possono prevedere che la Corte di giustizia sia competente per interpretarne le disposizioni e per comporre le controversie connesse con la loro applicazione, secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni.
Articolo K.4
1. È istituito un Comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:
- di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa;
- di contribuire, fatto salvo l’articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall’articolo K.1 e, alle condizioni di cui all’articolo 100 D del trattato che istituisce la Comunità europea, nei settori contemplati dall’articolo 100 C di detto trattato.
2. La Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.
3. Il Consiglio delibera all’unanimità, tranne che per le questioni di procedura e tranne nei casi in cui l’articolo K.3 preveda espressamente una regola di voto diversa.
Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno cinquantaquattro voti favorevoli, espressi da almeno otto membri.
Articolo K.5
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
Articolo K.6
La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente Titolo.
La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti dell’attività nei settori di cui al presente Titolo e si adopera affinché le opinioni del Parlamento europeo siano tenute in debito conto.
Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni.
Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell’attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.
Articolo K.7
Le disposizioni del presente Titolo non ostano all’instaurazione o allo sviluppo di una cooperazione più stretta tra due o più Stati membri, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con quella prevista nel presente Titolo né la ostacoli.
Articolo K.8
1. Le disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a 153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente Titolo.
2. Le spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.
Il Consiglio può altresì:
- decidere all’unanimità che le spese operative dovute all’attuazione di dette disposizioni siano a carico del bilancio delle Comunità europee; in tal caso si applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la Comunità europea;
- o constatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri, eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
Articolo K.9
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, può decidere di rendere applicabile l’articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunità europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall’articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative condizioni di voto.
Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo L
Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ed
all’esercizio di questa competenza si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:
a) disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica;
b) articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), terzo comma;
c) articoli da L a S.
Articolo M
Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
Articolo N
1. Il Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l’Unione.
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, questa è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati.
In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
2. Una conferenza dei Rappresentati dei Governi degli Stati membri sarà convocata nel 1996 per esaminare, conformemente agli obiettivi stabiliti negli articoli A e B delle disposizioni comuni, le disposizioni del presente trattato per le quali è prevista una revisione.
Articolo O
Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro dell’Unione.
Esso trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente.
Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo P
1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965.
2. Sono abrogati l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 2 e il Titolo III dell’Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all’Aia il 28 febbraio 1986.
Articolo Q
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo R
1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della
Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Articolo S
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri
Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.
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