Trattato di Maastricht

Titolo V: disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune

Posted by on Nov 24, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo J

È istituita una politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dalle seguenti disposizioni.

Articolo J.1

1. L’Unione e i suoi  stabiliscono ed attuano una politica estera e di sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo ed estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.

2. Gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono i seguenti:

  • difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell’indipendenza dell’Unione;
  • rafforzamento della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme;
  • mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi;
  • promozione della cooperazione internazionale;
  • sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
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Titolo IV: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica (Maastricht)

Posted by on Nov 16, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo I

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

  • un PARLAMENTO EUROPEO,
  • un CONSIGLIO,
  • una COMMISSIONE,
  • una CORTE DI GIUSTIZIA,
  • una CORTE DEI CONTI.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.»

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Titolo III: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Maastricht)

Posted by on Nov 15, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo H

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Le Istituzioni della Comunità sono:

  • un’ALTA AUTORITÀ, in appresso denominata “la Commissione”;
  • un’ASSEMBLEA COMUNE, in appresso denominata “il Parlamento europeo”;
  • un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, in appresso denominato “il Consiglio”;
  • una CORTE DI GUSTIZIA;
  • una CORTE DEI CONTI.

La Commissione è assistita da un Comitato consultivo.»

2) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9

1. La Commissione è composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

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Politiche sociali, istruzione, sviluppo tecnologico (Maastricht: art. 118 – 238)

Posted by on Nov 8, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Nella Parte terza, il titolo del Titolo III è sostituito dal titolo seguente:

«TITOLO VIII
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ»

33) Il testo dell’articolo 118 A, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro.»

34) Il testo dell’articolo 123 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 123

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.»

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Politica commerciale, monetaria e disposizioni istituzionali (Maastricht: art. 102 A – art. 115)

Posted by on Nov 6, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

«TITOLO VI
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Capo 1
Politica economica

Articolo 102 A

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all’articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 103, paragrafo 2.

Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi
di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 3 A.

Articolo 103

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell’ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 A.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

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Trattato di Maastricht: art. A – art. 100 D

Posted by on Nov 4, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Trattato sull’Unione Europea
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,

RAMMENTANDO l’importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l’edificazione dell’Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni;

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