Le pari opportunità negli articoli del Trattato di Amsterdam
Qui di seguito trovate gli articoli del trattato di Amsterdam (trattato che istituisce la Comunità europea) inerenti esclusivamente le pari opportunità tra le donne e gli uomini dell’Unione europea.
Articolo 2 (ex articolo 2)
La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità , mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
Read MoreIl Trattato di Amsterdam
Fin dalla costituzione dell’Europa il principio di parità tra donne e uomini viene considerato basilare nelle politiche comunitarie.
Il primo riferimento è nel Trattato di Roma (1957) istitutivo della Comunità Europea, che riconosce il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Tuttavia, in pratica, la discriminazione basata sul genere colpisce ancora, nonostante siano trascorsi 50 anni dall’articolo 119.
Il concetto di parità era ancora limitato ma ha offerto le basi per provvedimenti importanti fino ad arrivare, con il Trattato di Maastricht (1992), ad un accordo sulla politica sociale che regolamentasse le pari opportunità tra uomini e donne relativamente al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di lavoro.
Con questo trattato vengono previsti vantaggi specifici, le cosidette azioni positive, per facilitare l’esercizio delle attività professionali da parte delle donne e prevenire o compensare gli svantaggi della loro carriera professionale.
Tale accordo, oltre a prevedere questa base minima di tutela a favore delle donne, lascia gli Stati liberi di adottare misure complementari discriminatorie positive.
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