Trattato di Amsterdam

Le pari opportunità  negli articoli del Trattato di Amsterdam

Posted by on Jul 27, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

Qui di seguito trovate gli articoli del trattato di Amsterdam (trattato che istituisce la Comunità  europea) inerenti esclusivamente le pari opportunità  tra le donne e gli uomini dell’Unione europea.

Articolo 2 (ex articolo 2)

La Comunità  ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità , mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività  economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità  della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà  tra Stati membri.

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Il Trattato di Amsterdam

Posted by on Apr 13, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

Fin dalla costituzione dell’Europa il principio di parità  tra donne e uomini viene considerato basilare nelle politiche comunitarie.

Il primo riferimento è nel Trattato di Roma (1957) istitutivo della Comunità  Europea, che riconosce il principio della parità  di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Tuttavia, in pratica, la discriminazione basata sul genere colpisce ancora, nonostante siano trascorsi 50 anni dall’articolo 119.

Il concetto di parità  era ancora limitato ma ha offerto le basi per provvedimenti importanti fino ad arrivare, con il Trattato di Maastricht (1992), ad un accordo sulla politica sociale che regolamentasse le pari opportunità  tra uomini e donne relativamente al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di lavoro.

Con questo trattato vengono previsti vantaggi specifici, le cosidette azioni positive, per facilitare l’esercizio delle attività  professionali da parte delle donne e prevenire o compensare gli svantaggi della loro carriera professionale.

Tale accordo, oltre a prevedere questa base minima di tutela a favore delle donne, lascia gli Stati liberi di adottare misure complementari discriminatorie positive.

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