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Gli articoli del Trattato di Roma 1957

Posted by on Nov 24, 2009 in Trattato di Roma | Comments Off

PARTE PRIMA – PRINCIPI

ARTICOLO 1
Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.

ARTICOLO 2
La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.

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Titolo IV: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica (Maastricht)

Posted by on Nov 16, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo I

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

  • un PARLAMENTO EUROPEO,
  • un CONSIGLIO,
  • una COMMISSIONE,
  • una CORTE DI GIUSTIZIA,
  • una CORTE DEI CONTI.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.»

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Politiche sociali, istruzione, sviluppo tecnologico (Maastricht: art. 118 – 238)

Posted by on Nov 8, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Nella Parte terza, il titolo del Titolo III è sostituito dal titolo seguente:

«TITOLO VIII
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ»

33) Il testo dell’articolo 118 A, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro.»

34) Il testo dell’articolo 123 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 123

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.»

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Le istituzioni dell’Unione: art. 189 – 314 del trattato di Amsterdam

Posted by on Aug 18, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

PARTE QUINTA

LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1
: LE ISTITUZIONI, SEZIONE 1

IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 189(20)

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità , esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.

Articolo 190(21)

1.  I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità  sono eletti a suffragio universale diretto.

2.(22)  Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

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Tecnologia, ambiente,cooperazione economica con i Paesi terzi (art. 163 – 188 Amsterdam)

Posted by on Jul 31, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

TITOLO XVIII
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo 163

1.  La Comunità  si propone l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità , di favorire lo sviluppo della sua competitività  internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato.

2.  A tal fine essa incoraggia nell’insieme della Comunità  le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università  nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità ; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità  del mercato interno grazie, in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3.  Tutte le azioni della Comunità  ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 164

Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità  svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università ;

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività  in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;

d) impulso alla formazione e alla mobilità  dei ricercatori della Comunità .

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