Violenza sulle donne e direttiva di Strasburgo
Il Parlamento europeo sottolinea che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani diffusa in tutta Europa e chiede quindi una direttiva per prevenire e combattere questo fenomeno.
Sollecita inoltre i governi a perseguire d’ufficio lo stupro in ambito familiare, a punire i responsabili di delitti d’onore e mutilazioni genitali femminili e a riconoscere le condanne inflitte in altri paesi UE.
Occorre poi fornire assistenza legale gratuita alle vittime di violenza o della tratta e sostenere campagne di sensibilizzazione contro gli stereotipi sulle
donne.
Una risoluzione adottata dal Parlamento sottolineando il numero “allarmante” di vittime, afferma che la violenza degli uomini nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all’integrità mentale e fisica nonché alla scelta e alla salute sessuale e riproduttiva.
Nota peraltro che si tratta di “un problema strutturale diffuso in tutta l’Europa e nel mondo intero … collegato all’iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini” nella società.
Read MoreGli articoli del Trattato di Roma 1957
PARTE PRIMA – PRINCIPI
ARTICOLO 1
Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
ARTICOLO 2
La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.
Titolo IV: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica (Maastricht)
Articolo I
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è modificato conformemente al presente articolo.
1) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 3
1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
- un PARLAMENTO EUROPEO,
- un CONSIGLIO,
- una COMMISSIONE,
- una CORTE DI GIUSTIZIA,
- una CORTE DEI CONTI.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.»
Read MorePolitica commerciale, monetaria e disposizioni istituzionali (Maastricht: art. 102 A – art. 115)
«TITOLO VI
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Capo 1
Politica economica
Articolo 102 A
Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all’articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 103, paragrafo 2.
Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi
di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 3 A.
Articolo 103
1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell’ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 A.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.
Read MoreTrattato di Maastricht: art. A – art. 100 D
Trattato sull’Unione Europea
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,
RAMMENTANDO l’importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l’edificazione dell’Europa futura,
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,
DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni;
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