Posts Tagged "corte dei conti"

Titolo IV: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica (Maastricht)

Posted by on Nov 16, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo I

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

  • un PARLAMENTO EUROPEO,
  • un CONSIGLIO,
  • una COMMISSIONE,
  • una CORTE DI GIUSTIZIA,
  • una CORTE DEI CONTI.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.»

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Titolo III: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Maastricht)

Posted by on Nov 15, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo H

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Le Istituzioni della Comunità sono:

  • un’ALTA AUTORITÀ, in appresso denominata “la Commissione”;
  • un’ASSEMBLEA COMUNE, in appresso denominata “il Parlamento europeo”;
  • un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, in appresso denominato “il Consiglio”;
  • una CORTE DI GUSTIZIA;
  • una CORTE DEI CONTI.

La Commissione è assistita da un Comitato consultivo.»

2) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9

1. La Commissione è composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

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Politiche sociali, istruzione, sviluppo tecnologico (Maastricht: art. 118 – 238)

Posted by on Nov 8, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Nella Parte terza, il titolo del Titolo III è sostituito dal titolo seguente:

«TITOLO VIII
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ»

33) Il testo dell’articolo 118 A, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro.»

34) Il testo dell’articolo 123 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 123

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.»

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Trattato di Maastricht: art. A – art. 100 D

Posted by on Nov 4, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Trattato sull’Unione Europea
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,

RAMMENTANDO l’importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l’edificazione dell’Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni;

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Le istituzioni dell’Unione: art. 189 – 314 del trattato di Amsterdam

Posted by on Aug 18, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

PARTE QUINTA

LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1
: LE ISTITUZIONI, SEZIONE 1

IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 189(20)

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità , esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.

Articolo 190(21)

1.  I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità  sono eletti a suffragio universale diretto.

2.(22)  Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

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