Posts Tagged "corte di giustizia"

Titolo IV: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica (Maastricht)

Posted by on Nov 16, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo I

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. L’esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

  • un PARLAMENTO EUROPEO,
  • un CONSIGLIO,
  • una COMMISSIONE,
  • una CORTE DI GIUSTIZIA,
  • una CORTE DEI CONTI.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.»

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Titolo III: disposizioni che modificano il trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Maastricht)

Posted by on Nov 15, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Articolo H

Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è modificato conformemente al presente articolo.

1) Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Le Istituzioni della Comunità sono:

  • un’ALTA AUTORITÀ, in appresso denominata “la Commissione”;
  • un’ASSEMBLEA COMUNE, in appresso denominata “il Parlamento europeo”;
  • un CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI, in appresso denominato “il Consiglio”;
  • una CORTE DI GUSTIZIA;
  • una CORTE DEI CONTI.

La Commissione è assistita da un Comitato consultivo.»

2) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9

1. La Commissione è composta di diciassette membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

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Trattato di Maastricht: art. A – art. 100 D

Posted by on Nov 4, 2009 in Trattato di Maastricht | 0 comments

Trattato sull’Unione Europea
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,

RAMMENTANDO l’importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l’edificazione dell’Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni;

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Le istituzioni dell’Unione: art. 189 – 314 del trattato di Amsterdam

Posted by on Aug 18, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

PARTE QUINTA

LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1
: LE ISTITUZIONI, SEZIONE 1

IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 189(20)

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità , esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.

Articolo 190(21)

1.  I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità  sono eletti a suffragio universale diretto.

2.(22)  Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

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I principi del Trattato di Amsterdam e la cittadinanza dell’Unione (art. 1 – 22)

Posted by on Jul 28, 2009 in Trattato di Amsterdam | 0 comments

Articolo 1

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.

Articolo 2 (pari opportunità )

Articolo 3 (pari opportunità )

Articolo 4

1. Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione degli Stati membri e della Comunità  comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà  l’introduzione di una moneta unica, l’ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l’obiettivo principale di mantenere la stabilità  dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità  conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità  implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

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