Le istituzioni dell’Unione: art. 189 – 314 del trattato di Amsterdam
PARTE QUINTA
LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ
TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1: LE ISTITUZIONI, SEZIONE 1
IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 189(20)
Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità , esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.
Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.
Articolo 190(21)
1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2.(22) Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Read MoreLe donne incinte si sentono discriminate sul lavoro…ed hanno ragione!
Ultimamente ho trovato numerosi articoli di future mamme in cui le stesse denunciavano una discriminazione nei loro confronti in merito alla gravidanza.
Essere mamma non va di pari passo con un lavoro, a quanto pare…
Molte donne dello spettacolo, italiano e non, si sono viste stracciare in faccia il contratto lavorativo appena annunciata la notizia di quello che dovrebbe essere considerato da qualunque essere che si consideri “umano” come un “lieto evento”.
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