Gli articoli del Trattato di Roma 1957
PARTE PRIMA – PRINCIPI
ARTICOLO 1
Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
ARTICOLO 2
La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.
Politiche sociali, istruzione, sviluppo tecnologico (Maastricht: art. 118 – 238)
Nella Parte terza, il titolo del Titolo III è sostituito dal titolo seguente:
«TITOLO VIII
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ»
33) Il testo dell’articolo 118 A, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:
«2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato
membro.»
34) Il testo dell’articolo 123 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 123
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.»
Read MoreLe politiche della Comunità (art. 23 – 69 del Trattato di Amsterdam)
TITOLO I
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 23
1. La Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell’articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
Articolo 24
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
CAPO 1
UNIONE DOGANALE
Articolo 25
I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.
Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 26
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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