Politica commerciale, monetaria e disposizioni istituzionali (Maastricht: art. 102 A – art. 115)
«TITOLO VI
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Capo 1
Politica economica
Articolo 102 A
Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all’articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 103, paragrafo 2.
Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi
di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 3 A.
Articolo 103
1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell’ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 A.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.
Read MoreTrattato di Maastricht: art. A – art. 100 D
Trattato sull’Unione Europea
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee,
RAMMENTANDO l’importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l’edificazione dell’Europa futura,
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,
DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni;
Read MoreTecnologia, ambiente,cooperazione economica con i Paesi terzi (art. 163 – 188 Amsterdam)
TITOLO XVIII
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
Articolo 163
1. La Comunità si propone l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria della Comunità , di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato.
2. A tal fine essa incoraggia nell’insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità ; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 164
Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università ;
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità .
Read MoreTrasporti, libera circolazione delle persone, politica economica e monetaria: gli articoli di Amsterdam (art. 70 – 115)
TITOLO V
TRASPORTI
Articolo 70
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
Articolo 71
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:
- norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;
- le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
- ogni altra utile disposizione
2. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni, come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall’instaurazione del mercato comune.
Read MoreLe politiche della Comunità (art. 23 – 69 del Trattato di Amsterdam)
TITOLO I
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 23
1. La Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell’articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
Articolo 24
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
CAPO 1
UNIONE DOGANALE
Articolo 25
I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri.
Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 26
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Recent Comments